Cassazione Penale, Ordinanza n. 33924/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. La difesa ha sostenuto, da un lato, che il reato fosse già estinto per prescrizione, assumendo come data di consumazione il 26 agosto 2016; dall'altro, ha contestato in modo generico la valutazione del materiale probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità. La Corte ha rilevato che la censura sulla prescrizione era manifestamente infondata perché non teneva conto di sospensioni del corso prescrizionale accertate nei giudizi di merito per complessivi 425 giorni, con conseguente spostamento della data di maturazione al 26 aprile 2025, successiva alla sentenza impugnata. Quanto alla seconda doglianza, essa è stata ritenuta del tutto generica e non idonea a scalfire una motivazione di merito completa, coerente con il dato processuale e priva di manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
Il reato contestato era il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha escluso la prescrizione per il computo delle sospensioni del termine.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando non considera i periodi di sospensione del termine maturati nel corso del giudizio e risultanti dagli atti di merito.
- Una censura di legittimità che si limiti a contestare in modo generico la valutazione del compendio probatorio è inammissibile se la motivazione di merito risulta completa, coerente e priva di evidenti illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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