Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33924/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. La difesa ha sostenuto, da un lato, che il reato fosse già estinto per prescrizione, assumendo come data di consumazione il 26 agosto 2016; dall'altro, ha contestato in modo generico la valutazione del materiale probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità. La Corte ha rilevato che la censura sulla prescrizione era manifestamente infondata perché non teneva conto di sospensioni del corso prescrizionale accertate nei giudizi di merito per complessivi 425 giorni, con conseguente spostamento della data di maturazione al 26 aprile 2025, successiva alla sentenza impugnata. Quanto alla seconda doglianza, essa è stata ritenuta del tutto generica e non idonea a scalfire una motivazione di merito completa, coerente con il dato processuale e priva di manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Il reato contestato era il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha escluso la prescrizione per il computo delle sospensioni del termine.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando non considera i periodi di sospensione del termine maturati nel corso del giudizio e risultanti dagli atti di merito.
  • Una censura di legittimità che si limiti a contestare in modo generico la valutazione del compendio probatorio è inammissibile se la motivazione di merito risulta completa, coerente e priva di evidenti illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.