Cassazione Penale, Sentenza n. 37339/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo che, pur avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato contestato (art. 316-ter c.p., fatti sino al 1° gennaio 2013), ha confermato la confisca della somma in sequestro e la confisca per equivalente degli immobili sino alla concorrenza di euro 17.577,00. Il motivo del ricorso è la violazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. nella parte in cui si sarebbe applicata la confisca per equivalente a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma, invocando il principio di non retroattività applicato dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca per equivalente degli immobili, perché la confisca per equivalente è un istituto di diritto sostanziale non applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite). Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso quanto alla confisca della somma di denaro e, quindi, ha confermato la confisca della somma in sequestro (o la confisca diretta del prezzo/profitto) poiché sussistevano le condizioni previste dalla legge (pronuncia di condanna antecedente e accertamenti rimasti inalterati nei successivi gradi di giudizio).
Norme richiamate
La norma relativa alla confisca per equivalente non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore; la Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite.
Rappresenta la norma delittuosa contestata; la Corte ha dichiarato estinto il reato per prescrizione per i fatti indicati, fatto che ha inciso sulla applicabilità di istituti sanzionatori di nuova introduzione.
Consente la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato; può essere applicata compatibilmente con i requisiti previsti (esistenza di precedente condanna e accertamenti rimasti inalterati).
art. 240, comma secondo, n.1 cod. pen.
Autorizza, anche dopo l'estinzione del reato per prescrizione, la confisca del prezzo; il giudice può disporla se sussistono le condizioni di legge e gli accertamenti non vengono mutati nei gradi successivi.
Legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 4, lett. f)
Riferita nella giurisprudenza come momento normativo rilevante per la non retroattività di talune misure di confisca per reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Sez. Unite, n. 15229 del 22/9/2022 (Esposito)
Giurisprudenza di legittimità che afferma che la confisca per equivalente è istituto di diritto sostanziale e non applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore; base decisoria per l'annullamento operato nel caso concreto.
Sez. Unite, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)
Giurisprudenza richiamata in relazione ai presupposti per disporre la confisca anche dopo estinzione per prescrizione, ossia la necessità della precedente condanna e della conservazione degli accertamenti.
Massime di principio
- La confisca per equivalente è considerata un istituto di diritto sostanziale e, pertanto, non è applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore: in casi analoghi va contestata la confisca per equivalente per retroattività.
- Anche quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice può disporre la confisca del prezzo o del profitto (o la confisca della somma in sequestro) se sussiste una precedente condanna e gli accertamenti sulla responsabilità e sulla natura del bene rimangono invariati nei gradi successivi.
- Bisogna distinguere tra confisca diretta (del prezzo/profitto, applicabile se ricorrono i requisiti di legge) e confisca per equivalente (sostanziale e non retroattiva): la natura dell'asset da confiscare (denaro in conto corrente vs immobili) può influire sulla possibilità di mantenere la misura in presenza di profili di retroattività normativa.
- Quando si impugnano provvedimenti di confisca riferiti a fatti anteriori a modifiche legislative, è strategico invocare la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul principio di non retroattività per ottenere l'annullamento senza rinvio della parte illegittima.
- Nel difendere un imputato, verificare sempre le date dei fatti rispetto all'entrata in vigore delle norme punitive o sanzionatorie e controllare se nel processo vi sia stata una condanna precedente che renda applicabili misure come la confisca diretta anche dopo estinzione per prescrizione.
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