Sentenza del 31/07/2020 n. 16467 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza rilevò nel 1977 un contratto relativo alla costituzione del diritto d'uso di beni immobili non registrato. Nel 1985 il contratto fu registrato e nel 1987 l'Ufficio emise un avviso di accertamento per maggior valore dei beni. La società ricorrente contestò la motivazione dell'avviso, sostenendo che il contratto rinvenuto era solo una proposta non sottoscritta (quindi non costitutivo del diritto d'uso) e che l'Ufficio sarebbe decaduto dal potere accertativo per tardiva notificazione. In cassazione la ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale che aveva rigettato il ricorso, sollevando quattro motivi: (i) decadenza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 74 DPR 634/1972; (ii) omesso esame di fatto decisivo relativo alla data di stipula del contratto; (iii) carenza di motivazione dell'avviso, limitata al rinvio alla stima UTE (richiamando L. 212/2000 art.7 e DPR 131/1986 artt.51-52); (iv) ammissibilità della questione sulla natura del contratto (proposta vs contratto costitutivo) ai sensi di garanzie difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introdotto solo in sede di appello con memoria integrativa e non provato come già proposto in primo grado; di conseguenza ha assorbito il secondo motivo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di autosufficienza del ricorso, non essendo stato trascritto o prodotto l'avviso di accertamento impugnato, come richiesto dall'art. 366 c.p.c.; la Corte ha richiamato il principio che i documenti fondamentali devono essere prodotti o trascritti nel ricorso in cassazione. Il quarto motivo è stato giudicato infondato: l'avviso di accertamento riguardava il contratto come atto costitutivo del diritto d'uso sottoposto a registrazione volontaria, per cui la contestazione sulla diversa natura del documento non era rilevante nel giudizio su quell'avviso. Perciò il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto ai sensi del DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972
L'art. 74, invocato per la decadenza dell'Ufficio, è stato valutato sotto il profilo processuale: la deduzione di decadenza deve essere proposta tempestivamente e non può essere introdotta successivamente in sede di appello come novità; la Corte non ha deciso sulla sostanza della decadenza per inammissibilità formale del motivo.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata in relazione al requisito della motivazione degli atti impositivi; la Corte ha però ritenuto inammissibile il motivo che censurava la motivazione perché l'avviso impugnato non era prodotto nel ricorso di cassazione, impedendo così l'esame del profilo di merito.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986
I richiami a tali norme riguardavano i requisiti formali e sostanziali della motivazione degli atti; come per la L. 212/2000, la Corte non è entrata nel merito per carenza della produzione documentale richiesta in cassazione.
art. 366, comma 1, nn. 3,4,6; art. 100
L'art. 366 e i suoi numeri citati impongono che i requisiti di contenuto-forma rilevanti per la cassazione siano soddisfatti nel ricorso; la Corte ha ribadito il principio di autosufficienza documentale: il ricorrente deve produrre o trascrivere gli atti impugnati o indicarne esattamente la collocazione processuale.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto però inammissibile l'impugnazione di taluni profili per vizi procedurali e di autosufficienza, non per mera carenza di tutela del diritto di difesa.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972
La norma è stata invocata nella prospettazione difensiva circa la natura degli atti soggetti a registrazione; la Corte ha ritenuto non pertinente la censura sulla diversa natura del contratto in relazione specifica all'avviso di maggior valore oggetto del giudizio.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
La Corte ha applicato la norma per disporre l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato da parte del ricorrente, constatata la sussistenza dei presupposti.
Massime di principio
- In materia tributaria le eccezioni di decadenza o prescrizione devono essere tempestivamente sollevate e provate nelle prime fasi del giudizio: introdurle come novità in appello può comportare l'inammissibilità.
- In cassazione vige il principio di autosufficienza: il ricorso deve contenere e/o trascrivere gli atti fondamentali impugnati (es. avviso di accertamento). La mancata produzione rende inammissibile la censura sui relativi profili di merito.
- Se si contesta la natura di un atto (es. proposta non vincolante vs contratto costitutivo), occorre proporre l'impugnazione nell'ambito del corretto atto processuale (ad es. avviso di liquidazione per omessa registrazione) e non sorvolare sul timing procedurale.
- Quando un atto è stato volontariamente registrato dalle parti, l'Ufficio può comunque adottare un avviso di accertamento sul maggior valore; chi contesta deve produrre prove precise (data di stipula, sottoscrizioni) già nei gradi inferiori.
- Le censure basate sulla insufficiente motivazione dell'Amministrazione richiedono che l'atto motivazionale sia presente nel fascicolo: non poter valutare l'atto documentale impedisce l'esame del vizio.
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