Cassazione Penale, Sentenza n. 43395/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cecchinato ha impugnato la sentenza che lo aveva condannato per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e per lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.), censurando in particolare l'applicazione, senza motivazione, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. La difesa ha osservato che non risultano aggravanti legate a stato di ebbrezza o uso di stupefacenti, sicché, alla luce dell'art. 222 d.lgs. n. 285/1992 come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, la revoca non era automaticamente obbligatoria e il giudice avrebbe dovuto valutare e motivare l'eventuale scelta della revoca invece della sospensione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente, rilevando che, non essendovi aggravanti per ebbrezza o stupefacenti, la revoca non poteva essere imposta senza una puntuale motivazione che giustificasse il trattamento più gravoso rispetto alla sospensione (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019). Ha quindi annullato la parte della sentenza che disponeva la revoca della patente e ha rinviato per un nuovo esame al Tribunale di Venezia, Giudice diverso, sul punto relativo alla sanzione amministrativa accessoria.
Norme richiamate
Rilevata la condanna per omicidio stradale quale reato principale oggetto del giudizio
Rilevata la condanna per lesioni personali stradali gravi/gravissime come capo contestato
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), comma 2
La disposizione è stata considerata nella parte in cui non prevedeva la possibilità, in assenza di aggravanti da ebbrezza o stupefacenti, di applicare la sospensione della patente in alternativa alla revoca; la Corte costituzionale (sent. n. 88/2019) ha dichiarato illegittima tale parte consentendo quindi al giudice una scelta tra sospensione e revoca, che però richiede adeguata motivazione
art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (parametri per le sanzioni amministrative)
I parametri di cui all'art. 218, comma 2, (es. gravità della condotta, pericolosità sociale, esigenze di prevenzione) devono essere valutati e richiamati dal giudice qualora opti per la revoca invece che per la sospensione
Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 17/04/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 222 che impediva al giudice, in assenza di aggravanti, di disporre la sospensione in alternativa alla revoca, consentendo quindi al giudice una discrezionalità motivata
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 13882/19 e n. 13747/22)
Precisa che il giudice che scelga la revoca in assenza di aggravanti deve motivare puntualmente la scelta sulla base dei parametri dell'art. 218, comma 2
Massime di principio
- Se la condanna per omicidio o lesioni stradali non è aggravata da stato di ebbrezza o uso di stupefacenti, la revoca della patente non è automaticamente obbligatoria: il giudice può applicare la sospensione in alternativa.
- Qualora il giudice opti per la revoca invece della sospensione in assenza di aggravanti, è necessario fornire una motivazione specifica e puntuale basata sui parametri di cui all'art. 218, comma 2, del Codice della strada (gravità della condotta, pericolosità, esigenze di prevenzione e rieducazione, precedenti, ecc.).
- La mancata motivazione della scelta tra revoca e sospensione espone la statuizione all'annullamento parziale in sede di impugnazione e al rinvio per nuovo esame.
- In casi simili la difesa dovrebbe contestare l'applicazione automatica della revoca se non sussistono aggravanti comunicando la sentenza costituzionale e richiedendo che il giudice valuti e motivi l'alternativa della sospensione.
- Il pubblico ministero o la Corte possono chiedere l'annullamento parziale della sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria quando la motivazione non dia conto delle ragioni della scelta più afflittiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43369/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43371/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43375/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43376/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43377/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43378/2024 del 28/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →