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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00762/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 28 gennaio 2025, che li aveva ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata dalla minorata difesa o, comunque, dalla circostanza aggravante del danno di rilevante gravità/entità richiamata in sentenza, in concorso tra loro. I ricorrenti deducevano vizi di motivazione: 1) in ordine all'affermazione di responsabilità ex artt. 110, 61 n. 7 e 640 c.p.; 2) per omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.; 4) per la mancata esclusione della recidiva contestata a una delle ricorrenti; 5) per l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che tali censure erano meramente reiterative di doglianze già svolte in appello e puntualmente disattese, e dunque inammissibili in cassazione perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito. Inoltre, il motivo relativo alle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. era comunque non deducibile, poiché non risultava specificamente proposto in appello come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p. La Corte osserva anche che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, sul riconoscimento fotografico e sull'identificazione fotografica effettuata da altro soggetto, nonché sulla valutazione del danno rilevante, dell'abitualità della condotta, dei precedenti penali e della capacità a delinquere ai fini di aggravante, recidiva e dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Le doglianze sono state ritenute in parte reiterative di motivi già respinti in appello, in parte volte a ottenere una nuova valutazione del merito e, per l'attenuante di cui all'art. 62-bis c.p., non previamente dedotte in appello. La motivazione della sentenza impugnata è stata reputata completa, corretta e immune da manifesta illogicità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la contestazione del concorso di persone nel reato

  • art. 61 n. 7 c.p.

    richiamato come aggravante connessa al danno di rilevante entità/gravità arrecato alla persona offesa

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice del fatto contestato, truffa

  • art. 131-bis c.p.

    invocato dai ricorrenti per la non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa dalla Corte per elevata offensività e abitualità della condotta

  • art. 61 n. 7 c.p.

    la Corte richiama la sussistenza del danno di rilevante entità quale base dell'aggravante

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche non erano deducibili perché non specificamente prospettate in appello

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    le censure non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il motivo sarebbe inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, richiamata nel dispositivo

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della sanzione pecuniaria processuale per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi di appello già esaminati e disattesi, quando esse mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: le doglianze che chiedono una lettura alternativa delle risultanze probatorie sono inammissibili se la motivazione della sentenza impugnata è logica, completa e giuridicamente corretta.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando l'elevata offensività della condotta e la sua abitualità.
  • L'applicazione dell'aggravante del danno di rilevante entità può essere sorretta dalla concreta valutazione del pregiudizio arrecato alla persona offesa e dalla sua incidenza sul fatto.
  • Le attenuanti generiche non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se non risultano previamente dedotte con specifico motivo di appello, pena l'inammissibilità del motivo.
  • La recidiva e il trattamento sanzionatorio possono essere motivati facendo riferimento ai precedenti penali, alla distanza temporale dal nuovo reato, alla capacità a delinquere e all'intensità del dolo.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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