Cassazione Penale, Sentenza n. 20852/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo volto a ottenere il ristoro per la violazione dell'art. 3 CEDU subita durante una esecuzione detentiva precedente. Contestava vizi di motivazione: errore nel calcolo della superficie disponibile della cella per lo scomputo del mobilio (riteneva non scomputabili tavolo e frigorifero), errata misurazione del letto e dei sei armadi e mancata considerazione dell'assenza di fattori compensativi; inoltre denunciava che il Tribunale non avrebbe valutato la questione relativa all'attualità di alcuni periodi detentivi. Sosteneva, in sostanza, di dover ottenere il ristoro nella forma specifica (decurtazione della pena) per il pregiudizio subito.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo principale: ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, Ord. pen., una volta esaurita l'espiazione della pena il rimedio possibile è il ristoro in forma monetaria; la decurtazione di pena (rimedio "specifico") è ammessa solo se non vi è discontinuità tra le esecuzioni, ossia quando le detenzioni sono continue o unificate in una esecuzione senza soluzione di continuità. Nel caso di specie la Corte ha rilevato l'effettiva e dichiarata discontinuità temporale tra le varie carcerazioni, con conseguente esclusione della forma specifica del ristoro. Ha inoltre osservato che il reclamo era generico e non indicava in modo concreto gli elementi integrativi del trattamento degradante. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 35-ter Ordinamento Penitenziario
Il comma 3 stabilisce che, esaurita l'espiazione della pena per il periodo contestato, il rimedio è il ristoro in forma monetaria; la riduzione di pena (rimedio specifico) non è ammissibile per periodi di detenzione ormai esauriti e non unificati con l'esecuzione in corso, salvo continuità effettiva fra le esecuzioni.
art. 3 CEDU
Norma richiamata come parametro della violazione denunciata (divieto di trattamenti inumani o degradanti). La violazione può dare luogo a rimedi risarcitori o, in casi di continuità esecutiva, a rimedi specifici.
d.l. 26 giugno 2014, n. 94 (conv. legge 11 agosto 2014, n. 117)
Ha introdotto, tramite modifica normativa, la disciplina procedurale relativa all'art. 35-ter Ord. pen. e il limite della forma monetaria del ristoro per espiazioni già esaurite.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Cass. sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018 (Molluso)
Giurisprudenza richiamata quale precedente che conferma il principio secondo cui la discontinuità tra fasi esecutive esclude la possibilità di ottenere la riduzione di pena in relazione a una precedente esecuzione ormai esaurita.
Massime di principio
- Quando la detenzione oggetto della presunta violazione dell'art. 3 CEDU è già esaurita e non è stata unificata senza soluzione di continuità con l'esecuzione in corso, il rimedio ammesso è il ristoro in forma monetaria e non la riduzione di pena.
- Per ottenere la "forma specifica" del ristoro (decurtazione di pena) è necessario che le esecuzioni siano continue o formalmente unificate in modo sostanziale: la mera confluenza formale delle pene non è sufficiente se sussiste una discontinuità temporale sostanziale.
- Le domande di ristoro devono essere specifiche e documentare gli elementi concreti del trattamento degradante; le richieste generiche possono essere ritenute inammissibili o rigettate.
- Esiste un termine decadenziale (sei mesi) per l'azione volta al ristoro monetario quando l'espiazione è cessata: l'azione va promossa entro tale termine.
- Le contestazioni tecniche su calcoli di superficie e scomputi di mobilio sono questioni di fatto che richiedono prova e specifica indicazione; senza tale allegazione puntuale il giudice può respingere il rilievo come generico.
- Non è possibile utilizzare crediti di pena riferibili a esecuzioni concluse e non connesse per compensare nuove esecuzioni o condotte non ancora accertate: la correlazione tra titolo di esecuzione e rimedio è essenziale.
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