Cassazione Penale, Sentenza n. 31685/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma in appello delle condanne per più reati: falsità ideologica in atto pubblico e truffa per aver dichiarato falsamente nella modulistica amministrativa di possedere un solo immobile (al fine di ottenere un alloggio di servizio), accesso abusivo a sistema informatico per aver preteso ricerche nella banca dati S.D.I., e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio per aver comunicato a terzi informazioni riservate ricavate da fonti ministeriali. La difesa contestava l'erronea applicazione della norma penale invocando invece l'unica rilevanza dell'art.49 d.P.R. 782/1985 (che, a loro dire, non osterebbe alla proprietà di immobili), la mancanza del dolo, la scarsa chiarezza del modulo prestampato, l'assenza di danno patrimoniale (per la natura demaniale della caserma), lacune probatorie (mancata audizione di testimoni chiave, mancato deposito dell'originale del modulo), e l'errata interpretazione delle conversazioni/messaggi usati come prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito: la norma di riferimento penale è l'art. 483 c.p. in rapporto agli artt. 46, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000; la dichiarazione del 16/09/2019 era mendace (la ricorrente risultava proprietaria di sette immobili e l'immobile dichiarato come occupato era libero da circa un mese), sussistendo il dolo generico e il profitto illecito collegato all'uso gratuito dell'alloggio (elementi della truffa). La Corte ha ritenuto legittima la considerazione delle circolari/istruzioni amministrative quale integrazione delle regole applicative dell'art.49 DPR 782/1985, senza invertire la gerarchia delle fonti: il rilievo penale si fonda su norma primaria. Quanto ai reati informatici e di rivelazione di segreti d'ufficio, la Cassazione ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione che ha qualificato le ricerche e le comunicazioni come prive di legittimo motivo di servizio e dirette a scopi privati, con conseguente rilevanza penale. I motivi difensivi sono stati giudicati in parte infondati e in parte inammissibili per genericità o reiterazione; il ricorso è stato quindi rigettato.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la falsità ideologica nella dichiarazione sostitutiva (art. 483 c.p.) fosse integrata dalla mendacità della dichiarazione sulla situazione immobiliare resa nella modulistica amministrativa, anche in relazione alle norme del d.P.R. 445/2000
d.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 46, lettera o)
"sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali"
La Corte ha richiamato questa previsione per ritenere che le informazioni sulla situazione economica/redituale rese con dichiarazione sostitutiva siano pertinenti e rilevanti ai fini penali in caso di mendacio
d.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 76
Richiamato come norma che punisce chi rilascia dichiarazioni mendaci nelle dichiarazioni sostitutive disciplinate dal testo unico
d.P.R. 28/10/1985 n. 782, art. 49, quarto comma
"ogni dipendente della Polizia di Stato, sussistendone le disponibilità, può richiedere di fruire degli alloggi di servizio collettivo"
La Corte ha ritenuto che l'art.49 fornisca il presupposto normativo per l'accesso al beneficio ma che i criteri di selezione e le istruzioni attuative (circolari) possano legittimamente disciplinare le condizioni; la rilevanza penale, però, trae fondamento dalle norme primarie (es. art.483), non dalla circolare stessa
Applicato per la fattispecie di truffa: la Corte ha ricostruito la forma di raggiro (dichiarazione mendace), il profitto illecito (uso dell'alloggio gratuito mentre si dava in locazione altri immobili) e il danno alla pubblica amministrazione (costi e usura dell'alloggio), nonostante la natura demaniale del bene
Richiamato per l'accesso abusivo a sistema informatico: la Corte ha ritenuto che le richieste di informazioni effettuate per finalità estranee al servizio costituiscano accessi illegittimi, integrando il reato previsto dall'art.615 ter
Applicato per la rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio: la Corte ha ritenuto che la comunicazione a terzi di informazioni riservate, acquisite in violazione dei doveri d'ufficio o utilizzando indebitamente prerogative di ufficio, integri il reato
Massime di principio
- Una dichiarazione mendace resa in una dichiarazione sostitutiva o modulo amministrativo può integrare il reato di falsità ideologica ex art.483 c.p. quando riguarda stati o fatti rilevanti per l'erogazione di benefici (es. situazione reddituale/immobiliare)
- Le circolari e gli atti amministrativi di rango secondario, pur non sostituendo la legge primaria, possono legittimamente precisare i criteri di accesso a benefici e vincolare i destinatari nell'ambito dell'amministrazione: la loro esistenza non esclude la rilevanza penale di dichiarazioni mendaci rese in esecuzione di moduli derivati da tali atti
- La truffa (art.640) si configura se c'è raggiro idoneo a determinare un profitto ingiusto e un danno per la parte offesa anche quando il bene è demaniale; il danno può consistere in costi, usura o privazione dell'uso legittimo
- La buona fede invocata dal dichiarante deve essere sostenuta da elementi probatori concreti: conversazioni, messaggi o altri comportamenti antecedenti possono dimostrare il dolo anche se il modulo è ambiguo
- L'accesso a banche dati o la richiesta di informazioni per finalità estranee al servizio può integrare l'accesso abusivo a sistema informatico (art.615 ter) e la rivelazione di segreti d'ufficio (art.326) se le informazioni sono riservate e l'uso avviene in violazione dei doveri d'ufficio
- In cassazione le censure devono essere specifiche e non meramente reiterative o generiche: la mancanza di una critica argomentata e decisiva alla motivazione del giudice di merito può portare all'inammissibilità del motivo
- Le copie fotostatiche e le riproduzioni documentali possono avere valore probatorio: l'assenza dell'originale non rende automaticamente inefficace la prova, salvo che non sia dimostrata la decisiva alterazione o falsificazione
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