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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02032/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione proposti dai difensori degli imputati avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 26/9/2024. I rilievi principali: vizio nella dosimetria della pena e nell'applicazione delle circostanze attenuanti (art. 133 c.p.); mancata o errata qualificazione giuridica e illegittimità della pena (rilevazioni su 648, 648-bis ecc.); omissione o travisamento nella valutazione del vincolo della continuazione (art. 81 c.p. e giurisprudenza corrispondente); errata applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) e mancata valutazione della sua risalenza temporale, natura e rapporto con i fatti attuali; carenza di motivazione rispetto a deduzioni difensive e diniego della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.). Alcuni imputati avevano altresì rinunciato a motivi di merito, e più difese censuravano errori di calcolo e la conferma di aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Caldarola Maddalena, Gelao Sebastiano, Sicolo Emanuele, Spinelli Luigi e Zefferino Antonio Paolo, confermando nella sostanza le valutazioni di merito e condannando i proponenti alle spese e a una sanzione pecuniaria. Ha invece accolto parzialmente i ricorsi nei confronti di: (1) Spinelli Giuseppe — annullamento limitato alle contestazioni relative alla sussistenza della recidiva e al diniego della sospensione condizionale della pena; rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio su tali punti; (2) Coco Fiorenza — annullamento limitato al mancato riconoscimento della continuazione esterna (diniego della continuazione) e rinvio per nuovo esame. Per gli altri punti e imputati la sentenza d'appello è stata sostanzialmente confermata. Inoltre, la Corte ha richiamato principi di diritto relativi alla necessità di motivare compiutamente l'esclusione della continuazione e l'applicazione della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Utilizzato per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione territoriale e comportamentale che ha portato al riconoscimento, salvo i casi in cui la recidiva è stata ritenuta sussistente e ha impedito la prevalenza delle attenuanti.

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato nella riformulazione/riqualificazione di talune imputazioni (ricettazione/riciclaggio). La Corte ha confermato la riconduzione di alcune fattispecie a 648 nei limiti indicati dal giudice di merito.

  • art. 493-ter cod. pen.

    Citato nella riqualificazione di alcuni capi; incorpora l'esame del contesto fattuale per la corretta qualificazione delle condotte.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Sollevata dai difensori questione di illegittimità della pena parametrata su tale fattispecie; la Corte ha ritenuto la questione in molti casi una disputa di qualificazione giuridica ormai consolidata per rinuncia ai motivi in appello e quindi non recuperabile in cassazione come 'pena illegale'.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Riferito all'applicazione della recidiva; la Corte ha ricordato che l'applicazione richiede una motivazione che evidenzi la relazione qualificata tra precedenti e fatti attuali (pericolosità/continuità), e che l'assenza di tale motivazione può portare all'annullamento.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Richiamato come principio: la conferma della recidiva può precludere il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche; la Corte ha subordinato l'operatività della comparazione a una motivazione adeguata sull'aggravante soggettiva.

  • art. 163, comma 1, cod. pen.

    Rilevante in tema di sospensione condizionale della pena: la Corte ha richiamato giurisprudenza secondo cui, per la seconda concessione del beneficio, non si deve computare la pena pecuniaria già inflitta e sospesa nella prima condanna.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'obbligo motivazionale in cassazione ai soli profili necessari; la Corte ha trattato i motivi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato da parte difensiva in relazione al vincolo della continuazione; la Corte ha applicato la giurisprudenza che richiede verifica degli indici di un medesimo disegno criminoso (unitarietà del contesto, modus operandi, partecipazione costante, sovrapposizione temporale).

Massime di principio

  • Continuità/continuazione: per riconoscere la continuazione esterna non è sufficiente la mera similitudine formale delle imputazioni o la presenza di reati diversi; il giudice deve valutare e motivare indici quali unità di disegno criminoso, analogia del modus operandi, coincidenza di soggetti coinvolti e sovrapposizione temporale. L'assenza di verifica di tali indici può giustificare annullamento e rinvio.
  • Recidiva: l'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica che colleghi i precedenti ai fatti attuali in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità; la mera esistenza di precedenti, specie se risalenti o tipologicamente disomogenei, non basta senza spiegazione della relazione qualificata.
  • Dosimetria e attenuanti: il giudice d'appello può riconoscere attenuanti e ridurre la pena, ma deve adeguatamente motivare le ragioni per cui tali attenuanti prevalgono o no sulle aggravanti; se la recidiva è confermata, essa può precludere la prevalenza delle attenuanti e incidere sulla quantificazione della pena.
  • Sospensione condizionale della pena: in caso di richiesta di reiterazione del beneficio, per il calcolo della pena complessiva non devono essere computate le pene pecuniarie anteriormente sospese (giurisprudenza consolidata). Il diniego deve essere motivato con elementi concreti sulla prognosi negativa.
  • Questioni di qualificazione giuridica e giudicato interno: problematiche di qualificazione (es. parametro per la pena base) possono essere precluse in cassazione se la parte ha rinunciato a contestare la qualificazione in appello o se il tema è ormai soggetto a giudicato interno; l'irripetibilità di questioni già deliberate limita il potere di rimessione.
  • Onere motivazionale del giudice: in ogni decisione che confermi aggravanti o escluda strumenti attenuanti significativi il giudice deve fornire motivazione puntuale e non meramente assertiva; omissioni rilevanti possono portare ad annullamento limitato e rinvio per nuovo esame.

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