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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22524/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra confinanti sulla costruzione di un muro di confine e sulla individuazione del soggetto che avrebbe conferito l'incarico all'impresa edile per realizzarlo. In appello, una delle parti aveva chiesto la rimozione del muro a spese dell'altra, mentre l'altra impugnava la decisione di primo grado. In Cassazione il ricorso principale è stato poi rinunciato prima della scadenza del termine per il deposito. Il ricorso incidentale dei confinanti ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; 2) vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di una serie di elementi documentali e istruttori ritenuti decisivi per stabilire chi avesse incaricato l'impresa di costruire il muro, tra cui DIA, comunicazioni comunali, preventivo, fattura quietanzata, fotografie e decreto di archiviazione del GIP.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorso principale, a seguito della rinuncia notificata dal ricorrente principale, precisando che tale rinuncia, intervenuta prima della scadenza del termine per il deposito del ricorso, impedisce la declaratoria di improcedibilità ma produce l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte. Ha poi esaminato il ricorso incidentale, ritenendolo tempestivo, ma lo ha rigettato perché manifestamente infondato: quanto al primo motivo, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse implicitamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello mediante la decisione nel merito; quanto al secondo, ha affermato che il fatto storico rilevante era stato comunque esaminato dalla Corte territoriale e che la censura si risolveva nella critica alla valutazione delle prove, non consentita ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state compensate e, per i ricorrenti incidentali, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso principale, intervenuta prima della scadenza del termine per il deposito, non determina improcedibilità ma estinzione del giudizio relativo al ricorso principale.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito comporta un rigetto implicito dell'eccezione proposta.

  • art. 342 c.p.c.

    la verifica della specificità dei motivi di appello può essere superata da una decisione che esamini comunque il merito, rivelando il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    nel dedurre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico e il dato da cui esso risulti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la censura in cassazione richiede la puntuale indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale, se notificata prima della scadenza del termine per il deposito, estingue il giudizio di legittimità relativo a quel ricorso anche senza accettazione della controparte, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito implichi logicamente il rigetto dell'eccezione o domanda preliminare, come nel caso di eccezione di inammissibilità dell'appello superata dall'esame dei motivi nel merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è deducibile per contestare la mera valutazione di singoli documenti o prove se il fatto decisivo è stato comunque preso in considerazione.
  • Perché il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sia ammissibile, il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
  • La critica in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, essendo riservato al giudice di merito il giudizio di apprezzamento delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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