Cassazione Penale, Sentenza n. 14072/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Allianz impugnava la decisione che la aveva tenuta in causa come responsabile civile, deducendo violazione di legge (art.122 Codice delle assicurazioni e art.2054 c.c.). Sosteneva che l'incidente era avvenuto in un'area privata chiusa dove la motopala svolgeva funzione di macchina operatrice per la lavorazione dei rifiuti (non circolazione), e quindi non operava l'obbligo assicurativo RCA nei confronti dell'impresa designata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la motopala è un veicolo a motore idoneo a circolare e che l'incidente è avvenuto mentre il mezzo era usato in modo conforme alla sua funzione abituale (movimentazione/operatività che richiedeva l'ingresso di automezzi per scarico). Perciò l'obbligo assicurativo RCA e la relativa garanzia del Fondo (e della compagnia convenuta) sono operativi. La Corte ha inoltre confermato le statuizioni civili che avevano condannato in solido gli imputati e i responsabili civili al risarcimento; la dichiarazione di non doversi procedere per i reati contestati è per prescrizione; Allianz è condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma penale relativa alle lesioni; la sentenza di merito aveva valutato il fatto come infortunio sul lavoro con conseguente procedimento penale poi estinto per prescrizione.
art. 2054 cod. civ.
Richiamato quale parametro di responsabilità per fatto della circolazione: la Corte ha confermato che la nozione di circolazione include anche la posizione di arresto/sosta e le operazioni connesse, quando il veicolo sia usato conformemente alla sua funzione abituale.
art. 122 Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n.209/2005) - testo previgente
i veicoli a motore senza guida di rotaie ... non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi
L'obbligo assicurativo opera anche per aree private equiparate quando il veicolo sia usato conformemente alla sua funzione abituale; il criterio decisivo è l'uso del veicolo, non l'apertura al pubblico dell'area.
Legge 24 novembre 1969, n. 990
Richiamata in relazione all'azione diretta contro l'assicuratore in aree private equiparate; la giurisprudenza ha storicamente collegato l'obbligo all'apertura dell'area a un numero indeterminato di persone, criterio poi superato in favore del criterio funzionale.
D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 (modifica art.122)
"Sono soggetti all'obbligo di assicurazione ... i veicoli ... qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente."
Ha codificato il principio ormai consolidato dalla giurisprudenza e dal diritto UE: conta l'utilizzo conforme alla funzione di mezzo di trasporto (indipendentemente dal luogo o dal fatto che il veicolo sia fermo o in movimento).
Direttiva 2009/103/CE
"ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate ... affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli ... sia coperta da un'assicurazione"
Fonte sovranazionale che impone agli Stati l'obbligo di assicurazione per la responsabilità derivante dalla circolazione, e che ha orientato l'interpretazione della nozione di circolazione verso l'uso conforme alla funzione abituale del veicolo.
Causa C-514/16 (Corte di Giustizia, Rodrigues de Andrade)
Ha escluso dalla nozione di circolazione il caso in cui il veicolo fosse adoperato esclusivamente come macchina da lavoro (es.: trattore che alimenta una pompa) e non svolgesse alcuna funzione di mezzo di trasporto.
Causa C-334/16 (Corte di Giustizia, José Luis Núñez Torreiro)
Ha affermato che rientra nella nozione di circolazione ogni uso conforme alla funzione abituale del veicolo, anche se non avvenuto su strada pubblica.
Sezioni Unite civili, n. 8620/2015
Ha chiarito che la nozione di circolazione include la 'circolazione statica' (veicolo in sosta/arresto) quando le operazioni sono connesse alla sua funzione e che le macchine operatrici dotate di motore rientrano nei veicoli assoggettati all'obbligo assicurativo, salvo che siano stabilmente immobilizzate o utilizzate in modo totalmente avulso dalla loro natura.
Sezioni Unite civili, n. 21983/2021
Ha ribadito l'allineamento al diritto UE: il criterio decisivo per l'equiparazione delle aree alle strade pubbliche non è più il numero indeterminato di persone che vi accedono, ma l'utilizzo del veicolo conforme alla sua funzione abituale; solo utilizzi non conformi (o mezzi stabilmente immobili) escludono l'obbligo RCA.
Massime di principio
- Per stabilire l'obbligo assicurativo RCA conta l'uso del veicolo al momento dell'incidente: se usato conformemente alla sua funzione abituale di mezzo di trasporto, l'assicurazione obbligatoria opera anche in aree private o chiuse.
- Il criterio 'spaziale' (area aperta al pubblico o numero indeterminato di persone) ha perso rilievo: non è decisivo se l'area sia privata o chiusa, ma se il veicolo sia impiegato come mezzo di trasporto o come macchina fissa.
- Le macchine operatrici dotate di motore rientrano in via di principio nella nozione di veicolo soggetto a RCA, salvo che siano stabilmente immobilizzate o usate in modo totalmente avulso dalla loro funzione di veicolo.
- Sono escluse dalla garanzia le ipotesi in cui il veicolo sia impiegato esclusivamente come macchina da lavoro che non svolge alcuna funzione di trasporto (es. azionamento di attrezzature fisse), o venga utilizzato in modo anomalo e non conforme alla sua natura.
- In casi pratici verificare: a) se il mezzo era capace di muoversi e idoneo alla circolazione; b) se l'operazione svolta rientrava nelle funzionalità ordinarie del mezzo; c) se le polizze collettive analiticamente individuano i veicoli coperti.
- Per le imprese e i gestori: se veicoli a motore operano anche in aree con accesso limitato, conviene predisporre coperture assicurative adeguate o polizze che individuino analiticamente i veicoli per evitare rivalse o responsabilità dirette.
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