Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34270/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Palermo, all’esito del giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna dell’imputato per usura aggravata dall’abuso dello stato di bisogno ai danni di due persone offese e per estorsione consumata ai danni di una di esse; aveva invece assolto l’imputato dall’ulteriore contestazione di usura relativa a un prestito del 2018 ai danni della seconda persona offesa. Con il primo motivo, la difesa contestava la prova dell’usura relativa al primo offeso, sostenendo che non fosse accertato l’ammontare del capitale e criticando le dichiarazioni de relato dei familiari, il manoscritto sequestrato e le intercettazioni. Con il secondo motivo contestava la prova dello stato di bisogno del primo offeso, ritenendo insufficiente il solo dato della disoccupazione. Con il terzo motivo negava la prova delle minacce necessarie per l’estorsione e, in subordine, chiedeva di qualificare il fatto come tentata estorsione, poiché i pagamenti sarebbero stati anteriori alle minacce. Con il quarto motivo censurava la valutazione frazionata delle dichiarazioni della seconda persona offesa, deducendo incongruenze sull’ammontare del prestito del 2017 e sostenendo che il prestito fosse stato in realtà concesso da un terzo. Con il quinto motivo contestava l’aggravante dello stato di bisogno relativa a tale prestito, per mancanza di prova della situazione patrimoniale, dell’irreversibilità del bisogno e della conoscenza di tale condizione da parte dell’imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la sentenza d’appello aveva individuato in 4.600 euro il capitale prestato e in 9.000 euro la somma richiesta in restituzione, valutando in modo coerente le dichiarazioni della persona offesa, i riscontri dei familiari, il manoscritto del 25 febbraio 2020, i documenti personali e le dichiarazioni di riconoscimento di debito rinvenuti nella disponibilità dell’imputato. Le censure chiedevano una non consentita rivalutazione delle prove. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: lo stato di bisogno non richiede l’annullamento assoluto della libertà di scelta e può essere desunto anche dall’entità degli interessi; nel caso concreto erano stati valorizzati la disoccupazione, le difficoltà nel provvedere alle necessità familiari, il ricovero della moglie, la richiesta del prestito per non perdere il lavoro e l’estrema onerosità degli interessi, elementi dai quali era stata desunta anche la consapevolezza dell’imputato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: le minacce e le violenze risultavano sostenute dalle dichiarazioni della persona offesa, da quelle della sorella e dalle intercettazioni; la deduzione sulla successione temporale tra minacce e pagamenti era stata proposta per la prima volta in cassazione e risultava quindi tardiva. La Corte ha inoltre rilevato che la persona offesa aveva parzialmente adempiuto agli obblighi assunti dopo le minacce. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la valutazione frazionata delle dichiarazioni è legittima se l’inattendibilità di alcune circostanze non compromette la credibilità complessiva del dichiarante né la plausibilità delle altre parti del racconto. La valutazione del racconto relativo al prestito del 2017 era stata sorretta da riscontri, tra cui l’assegno in bianco rinvenuto durante la perquisizione del 6 marzo 2020, la conversazione relativa alla versione da fornire ai carabinieri e le successive dichiarazioni della persona offesa; le dichiarazioni del terzo non erano decisive. Il quinto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la richiesta di 1.350 euro di soli interessi a fronte di un prestito di 900 euro, unitamente alle condizioni di disagio economico accertate, sosteneva la prova dello stato di bisogno. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Per ritenere provato il reato la Corte d'appello ha offerto una persuasiva ed accurata valutazione delle dichiarazioni accusatorie ritenute immuni da contraddizioni nonostante le iniziali reticenze dell’offeso ritenute riconducibili al timore di ritorsioni da parte del Milotta.

    La prova dell’usura è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base della valutazione complessiva delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri documentali e testimoniali; la cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 644, comma 5, n. 3, c.p.

    In materia il Collegio riafferma che in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario.

    Lo stato di bisogno rilevante per l’aggravante non presuppone la totale soppressione della libertà di scelta: è sufficiente una condizione pressante che limiti la volontà e induca a ricorrere a credito usurario. Può essere provato anche attraverso l’entità eccezionale degli interessi, valutata insieme agli altri elementi del caso.

  • art. 629 c.p.

    In conclusione, la Corte d'appello ha persuasivamente ritenuto che le condotte violente e minacciose del Milotta riferite dall'offeso e confermate sia dalle dichiarazioni della sorella che dai contenuti delle conversazioni intercettate indicassero con sicurezza la sussistenza di un'azione coercitiva funzionale a ottenere le somme concordate con il patto usurario.

    La coercizione estorsiva può essere ritenuta provata attraverso una valutazione convergente delle dichiarazioni della persona offesa, dei riscontri testimoniali e delle intercettazioni, quando tali elementi dimostrino che minacce o violenze erano dirette a ottenere le somme dovute in forza del patto usurario.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.

    In assenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale, il procedimento di cassazione si svolge con contraddittorio scritto e senza la presenza delle parti.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.

    In assenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale, il procedimento di cassazione si svolge con contraddittorio scritto e senza la presenza delle parti.

Massime di principio

  • In materia di usura, lo stato di bisogno consiste in una condizione di urgente necessità che limita la libertà di scelta e induce a ricorrere al credito a condizioni usurarie; non occorre che la libertà di autodeterminazione sia annientata in modo assoluto, e sono irrilevanti la causa del bisogno e la successiva utilizzazione del prestito.
  • Lo stato di bisogno della persona offesa può essere desunto anche dalla misura eccezionalmente elevata degli interessi, quando questa faccia ragionevolmente presumere che solo una persona in condizioni di bisogno accetterebbe un prestito tanto oneroso; la valutazione può combinare tale dato con le condizioni personali ed economiche della vittima e con gli altri riscontri probatori.
  • La valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa è legittima quando riguarda condotte distinte e l’inattendibilità di alcune circostanze non compromette la credibilità complessiva del dichiarante né la plausibilità delle parti del racconto ritenute attendibili.
  • La prova della condotta coercitiva estorsiva può risultare dalla valutazione congiunta delle dichiarazioni della persona offesa, dei riscontri testimoniali e delle intercettazioni, se gli elementi convergono nel dimostrare che minacce o violenze erano funzionali a ottenere le somme richieste.
  • È inammissibile in cassazione una censura che introduca per la prima volta una questione fattuale, come la compatibilità temporale tra minacce e pagamenti, quando essa richieda un accertamento di merito e non sia stata devoluta al giudice d’appello.
  • La contestazione della valutazione delle prove non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del fatto quando la motivazione di merito è completa, coerente e priva di illogicità censurabili.

Come è indicizzato

MaterieUsuraEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.