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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30463/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato impugnava l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 47, commi 2 e 2-bis, ord. pen., sostenendo che il giudice di sorveglianza avesse attribuito rilievo eccessivo al fatto che l’impiego lavorativo fosse a tempo determinato, nonostante il lavoro costituisca solo uno degli elementi da valutare e non una condizione necessaria per accedere alla misura. Con il secondo motivo denunciava vizio di motivazione sulla persistenza della pericolosità sociale: secondo il ricorrente, la totale revisione critica e il rifiuto delle precedenti logiche delinquenziali, insieme all’esito pienamente positivo dei permessi premio, avrebbero dovuto escludere la residua pericolosità ravvisata dal Tribunale, che invece aveva valorizzato i precedenti penali e ritenuto opportuno proseguire il percorso inframurario e trattamentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che è corretto il rilievo del ricorrente circa la non essenzialità dell’attività lavorativa ai fini dell’affidamento in prova, ma ha ritenuto che il provvedimento impugnato non negasse la misura solo perché il lavoro era temporaneo: il Tribunale aveva compiuto una valutazione complessiva, evidenziando che un impiego limitato non era, nel caso concreto, sufficientemente rassicurante sul piano deterrente e risocializzante, soprattutto in rapporto alla lunga carriera criminale dell’istante. La decisione di merito è stata quindi ritenuta conforme al principio di gradualità del trattamento penitenziario e alla giurisprudenza che consente di richiedere un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali, anche in presenza di elementi positivi, per verificare l’effettiva attitudine del soggetto a rispettare le prescrizioni delle misure alternative. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    ai fini dell’affidamento in prova il lavoro è un elemento valutabile ma non una condizione necessaria; occorre un giudizio prognostico complessivo sul reinserimento sociale e sulla revisione critica del condannato.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per la legittimità della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da colpa.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un’attività lavorativa non è un requisito autonomamente decisivo, ma un elemento concorrente del più ampio giudizio prognostico sul reinserimento sociale.
  • Il giudice di sorveglianza può negare la misura alternativa anche in presenza di elementi positivi del percorso trattamentale quando ritenga, con motivazione non meramente apparente, che sia necessario un ulteriore periodo di osservazione o di esperimenti premiali per verificare l’effettiva capacità del condannato di rispettare le prescrizioni.
  • La valutazione sulla pericolosità residua e sull’opportunità della progressione trattamentale è censurabile in cassazione solo se si traduce in manifesta illogicità o violazione di legge; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi favorevoli.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. salvo che risulti assente la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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