Cassazione Penale, Sentenza n. 48034/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro dell'11/05/2021, che aveva ridotto la pena per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). La difesa ha dedotto tre censure principali: 1) decadenza/tardività della querela e della condizione di procedibilità alla luce del d.lgs. 10/04/2018, n.36 e della disciplina transitoria (contestando il momento utile per la procedibilità rispetto alla riconsegna di opere); 2) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno liquidato soltanto in forma generica (richiamando l'art. 165 c.p.); 3) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 c.p., perché il rapporto tra le parti non sarebbe configurabile come mandato a vendere in assenza di contratto scritto e corrispettivo pattuito. Inoltre si sono dedotte violazioni di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo fossero reiterativi di questioni già esaminate e adeguatamente motivate in sede d'appello; il secondo motivo non era stato sollevato in appello e pertanto non poteva essere dedotto per la prima volta in cassazione. Sulla questione della procedibilità la Corte ha richiamato il principio per cui la costituzione di parte civile e il mantenimento della pretesa anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2018 rendono irrilevanti le contestazioni sulla data originaria di presentazione della querela; i giudici di merito avevano inoltre correttamente inquadrato il rapporto come mandato a vendere, giustificando l'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n.11 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Curti Maria Luigina, liquidate in €3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma sostanziale del reato di appropriazione indebita, cui era riferita la condanna oggetto dell'impugnazione.
Aggravante applicata dai giudici di merito in relazione al rapporto qualificato come mandato a vendere; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione anche in assenza di contratto scritto, quando la dinamica fattuale evidenzia il rapporto di fiducia e la disponibilità delle cose.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; il ricorrente contestava la subordinazione al risarcimento del danno non adeguatamente liquidato, ma tale censura non era stata svolta in appello e quindi è inammissibile in cassazione.
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 12 comma 2
Disciplina transitoria sulla procedibilità a querela: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, al momento dell'entrata in vigore, la valutazione della condizione di procedibilità si ancorava a quel momento e la costituzione e il mantenimento della parte civile rendono irrilevanti eventuali irregolarità anteriori nella querela.
Richiamato nel quadro della valutazione dei termini di esercizio dell'azione penale (rilevanza del momento della manifestazione della volontà di punizione); la giurisprudenza citata chiarisce che la condizione di procedibilità va valutata rispetto all'entrata in vigore della nuova disciplina.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di impugnazione per vizio di motivazione (contraddittorietà, insufficienza); la Corte ha ritenuto alcune doglianze reiterative e altre non ammissibili per non essere state proposte in appello.
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
Fondamento giuridico per dichiarare inammissibile il ricorso quando le censure siano manifestamente infondate, reiterative o non tempestivamente dedotte.
Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, tra cui la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata ai fini della sintesi dei motivi di ricorso in cassazione: l'atto contiene la ricostruzione dei motivi dedotti.
Massime di principio
- Se la persona offesa si è costituita parte civile e ha mantenuto la pretesa nei gradi successivi, l'introduzione della procedibilità a querela per legge sopravvenuta non rende automaticamente irrilevole il procedimento: la condizione di procedibilità si valuta rispetto all'entrata in vigore della nuova normativa.
- In Cassazione non sono ammissibili nuovi motivi che non siano stati tempestivamente svolti in appello: questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio sono generalmente inammissibili.
- I motivi che reiterano questioni già analizzate e risolte dai giudici di merito, senza apportare censure diverse o elementi nuovi, sono considerati ripetitivi e possono essere dichiarati inammissibili.
- L'assenza di un contratto scritto non esclude automaticamente la qualificazione di un rapporto come mandato a vendere: rileva la concreta dinamica delle obbligazioni e il comportamento delle parti, che può giustificare l'applicazione di aggravanti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se previsto, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto, valutare la non manifestabilità di censure prima di proporre ricorso è essenziale per evitare sanzioni economiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47799/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47800/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47801/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47803/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47805/2022 del 19/12/2022
- Sentenza penale · 19 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47806/2022 del 19/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →