Cassazione Penale, Ordinanza n. 31195/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna in appello per oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, due profili: da un lato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte rileva però che le censure sul 131-bis sono generiche e non specifiche, perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato le modalità della condotta e l'offensività delle espressioni usate, ritenendole incompatibili con il paradigma della particolare tenuità. Anche le doglianze sulle attenuanti generiche sono ritenute aspecifiche, poiché la motivazione sul punto è giudicata sufficiente e non illogica e il ricorrente non si confronta con le deduzioni difensive esaminate dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
individua il reato oggetto della condanna impugnata, ossia l'oltraggio a pubblico ufficiale.
la causa di non punibilità non è riconoscibile quando la condotta, per modalità esecutive ed espressioni usate, mantenga un apprezzabile disvalore offensivo e la censura sia priva di specifico confronto con la motivazione di merito.
le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sufficiente e non illogica; in cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con tale motivazione.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da una censura specifica che si confronti puntualmente con la motivazione del giudice di merito; non è sufficiente una doglianza generica o assertiva.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte che, per le modalità concrete e per il contenuto offensivo delle espressioni utilizzate, conservino un grado apprezzabile di offensività.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, manifestamente illogica o non risponda alle deduzioni difensive; una motivazione sufficiente e non contraddittoria rende la doglianza inammissibile o infondata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre deduzioni generiche.
Come è indicizzato
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