Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31195/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna in appello per oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, due profili: da un lato, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte rileva però che le censure sul 131-bis sono generiche e non specifiche, perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato le modalità della condotta e l'offensività delle espressioni usate, ritenendole incompatibili con il paradigma della particolare tenuità. Anche le doglianze sulle attenuanti generiche sono ritenute aspecifiche, poiché la motivazione sul punto è giudicata sufficiente e non illogica e il ricorrente non si confronta con le deduzioni difensive esaminate dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    individua il reato oggetto della condanna impugnata, ossia l'oltraggio a pubblico ufficiale.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità non è riconoscibile quando la condotta, per modalità esecutive ed espressioni usate, mantenga un apprezzabile disvalore offensivo e la censura sia priva di specifico confronto con la motivazione di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sufficiente e non illogica; in cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con tale motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da una censura specifica che si confronti puntualmente con la motivazione del giudice di merito; non è sufficiente una doglianza generica o assertiva.
  • La particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte che, per le modalità concrete e per il contenuto offensivo delle espressioni utilizzate, conservino un grado apprezzabile di offensività.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, manifestamente illogica o non risponda alle deduzioni difensive; una motivazione sufficiente e non contraddittoria rende la doglianza inammissibile o infondata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre deduzioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.