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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28818/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 03/03/2023 che aveva respinto l'istanza di riesame contro l'ordinanza cautelare (custodia in carcere) adottata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (fatti del 28 giugno 2022). Il nucleo dell'impugnazione consisteva nella censura della valutazione del quadro indiziario: la difesa ha contestato l'utilizzo, come elemento decisivo, dell'informativa della polizia giudiziaria che affermava che la persona che riceveva la cocaina nelle riprese audio-video era "identificata in El Hamzaoui Taoufik", lamentando che i filmati e alcuni elementi non erano stati trasmessi né esaminati dal G.I.P. e dal Tribunale del riesame e che nei fotogrammi prodotti non era visibile il volto dell'acquirente, per cui la presunta identificazione sarebbe stata un "atto di fede" nei confronti degli operanti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse adeguata, coerente e priva di errori logico-giuridici: il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria è stato ritenuto grave indizio, anche alla luce del fatto che gli operanti avevano identificato El Hamzaoui precedentemente (24 maggio 2022) dopo un prolungato pedinamento e l'avevano osservato da vicino. La mancata trasmissione integrale dei file audio-video al giudice del riesame non comporta automaticamente la cassazione dell'ordinanza cautelare, salvo che gli atti omessi risultino determinanti; nel caso di specie il giudice ha ritenuto che il mancato esame dei filmati non avesse valore tale da rendere illogica la decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento impugnato è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    reato contestato: traffico/illecita detenzione di sostanze stupefacenti

    Natura del reato che ha giustificato l'adozione della misura cautelare; la motivazione del giudice si riferisce all'imputazione ex art. 73 come fatto-base della richiesta di custodia

  • art. 27 cod. proc. pen.

    termine per il rinnovo dell'ordinanza cautelare

    Il G.I.P. di Milano ha rinnovato l'ordinanza entro il termine previsto, richiamando l'ordinanza di Monza; principio procedurale sul rinnovo della misura

  • giurisprudenza consolidata (citata: Sez. 6, n. 8657 del 12/12/2013; Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017; Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018)

    principio secondo cui l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti determina la caducazione del provvedimento solo se gli atti non trasmessi sono stati considerati determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare

    La mancata trasmissione di atti non comporta automaticamente la nullità della misura; occorre valutare se gli atti omessi fossero determinanti per l'adozione della custodia

  • giurisprudenza sulla rilevanza del riconoscimento dal filmato (citata: Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010)

    il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato operato dal personale di polizia giudiziaria può costituire indizio grave

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio per cui il riconoscimento effettuato dagli operanti su riprese video integra un indizio grave, la cui valutazione rimane di merito

  • art. 94, comma 1-ter (disposizioni finali annotate in sentenza)

    adempimenti alla cancelleria

    Riferimento alle formalità procedurali da eseguire a seguito del rigetto dell'istanza

Massime di principio

  • Il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria su riprese video, anche se informale, può costituire indizio grave soggetto a valutazione di merito; non è automaticamente inidoneo a sorreggere una misura cautelare se il giudice lo ritiene credibile alla luce di altri elementi (es. precedente osservazione diretta del soggetto).
  • La mancata trasmissione al giudice del riesame di parte degli atti d'indagine non determina di per sé la nullità del provvedimento cautelare: l'annullamento è necessario solo quando gli atti omessi risultano determinanti per l'applicazione della misura.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame è limitato alla verifica della coerenza, completezza e logicità dell'argomentazione che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza; non sostituisce la valutazione di merito sull'attendibilità delle fonti se la motivazione è adeguata.
  • Se la difesa contesta l'identificazione basata su riprese non acquisite o non visionate dal giudice, la strategia efficace è dimostrare che tali atti erano determinanti per la decisione o portare elementi che impattino sulla credibilità del riconoscimento (es. visibilità del volto nei filmati, incongruenze temporali, modalità del riconoscimento).
  • In presenza di riconoscimenti "informali", il giudice valuta la attendibilità in funzione delle circostanze (es. precedente pedinamento e osservazione ravvicinata da parte degli operanti) e può ritenere sufficiente tale elemento per confermare la misura cautelare.

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