Cassazione Civile, Ordinanza n. 11984/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione avverso un decreto di espulsione dal territorio nazionale, rilevando che il ricorrente era entrato in Italia nel 2007, vi si era trattenuto irregolarmente per anni, era privo di permesso di soggiorno e non ricorrevano i presupposti per una misura alternativa. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 1, comma 3, l. n. 68/2007 e del regolamento CE n. 539/2001, come modificato dalla risoluzione n. 50/10 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostenendo che il giudice di pace non avesse considerato: che egli aveva lasciato l’Italia nel 2008 rientrando solo sporadicamente; che i timbri sul passaporto dimostravano un ingresso nell’area Schengen il 19 ottobre 2021, con conseguente diritto di soggiorno per 90 giorni; e che non aveva violato il termine di otto giorni per la dichiarazione di presenza, essendo stato tratto in arresto mentre stava uscendo dall’Italia attraverso la frontiera aerea di Verona, con timbro di uscita apposto dalla polizia di frontiera. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e comunque di rilevanza, osservando che le circostanze dedotte non risultavano menzionate nell’ordinanza impugnata, che il ricorso non trascriveva né allegava in modo utile gli atti del giudizio di merito né indicava specificamente cosa e quando fosse stato prodotto in primo grado, e che le allegazioni documentali richiamate erano comunque irrilevanti perché non dimostravano i soggiorni brevi dedotti dal ricorrente. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza statuire sulle spese per difetto di attività difensiva della resistente e senza raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura introducesse questioni di fatto non trattate nel provvedimento impugnato senza adeguata dimostrazione della loro deduzione in primo grado, e che il ricorso fosse carente di autosufficienza perché non riportava né allegava in modo idoneo gli atti e i documenti rilevanti. Ha inoltre osservato che i documenti richiamati non erano comunque decisivi ai fini della decisione. Nessuna condanna alle spese è stata disposta per mancanza di attività difensiva della Prefettura; escluso anche il raddoppio del contributo unificato per l’esenzione del procedimento.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La censura di legittimità è stata proposta formalmente per violazione di legge e vizio motivazionale, ma è stata dichiarata inammissibile perché fondata su questioni di fatto nuove e non specificamente autosufficienti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza richiede che gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda siano indicati in modo idoneo, mediante riassunto del contenuto, trascrizione dei passaggi essenziali o allegazione degli stessi.
art. 6, par. 1, CEDU
Il principio di autosufficienza è ritenuto compatibile con il diritto di accesso al giudice purché non degeneri in eccessivo formalismo e sia applicato in modo proporzionato.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
È la norma sostanziale invocata per contestare il decreto di espulsione, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per le ragioni processuali sopra indicate.
art. 1, comma 3, l. n. 68/2007
Richiamato dal ricorrente quale base del preteso diritto a permanere in Italia per il periodo di soggiorno consentito, ma senza incidenza sul giudizio per difetto di specificità e rilevanza della censura.
regolamento CE n. 539/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’ingresso e del soggiorno breve nell’area Schengen, ma le deduzioni fattuali sono state ritenute non trattate dal giudice di merito e comunque non decisive.
risoluzione n. 50/10 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, 28 ottobre 2010
Indicata nel ricorso come atto modificativo della disciplina europea richiamata, senza autonoma rilevanza nella decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si deducono questioni giuridiche che presuppongono accertamenti di fatto non esaminati nella decisione impugnata, il ricorrente deve non solo allegare di averle già prospettate nel merito, ma anche consentire alla Corte il controllo ex actis della loro effettiva deduzione e rilevanza.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che gli atti e i documenti posti a fondamento della censura siano specificamente indicati; ciò può avvenire riassumendone il contenuto, trascrivendone le parti essenziali o allegandoli al ricorso.
- La mancanza di specificità o la novità della questione di fatto rende inammissibile la censura e rende assorbita ogni ulteriore doglianza di violazione di legge fondata su quella stessa ricostruzione fattuale.
- Documenti o attestazioni che non dimostrino in modo diretto i fatti decisivi allegati dalla parte sono irrilevanti e non possono sovvertire l’esito del giudizio di merito.
- L’autosufficienza del ricorso va interpretata in modo proporzionato e compatibile con l’art. 6 CEDU, ma senza esonerare il ricorrente dall’onere di rendere immediatamente verificabili gli atti e i documenti su cui fonda il ricorso.
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