Cassazione Penale, Ordinanza n. 18739/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente è stato giudicato per invasione di terreni ex art. 633 c.p., in relazione a una condotta consistente nell'introduzione arbitraria in un fondo mediante apposizione di lucchetti e rimozione di quelli già presenti, in assenza di un titolo legittimante o di autorizzazione. Con il primo e il terzo motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del reato e sul difetto di dolo specifico; con il secondo motivo ha denunciato omessa e travisata valutazione di prove decisive, in particolare delle dichiarazioni di un teste, sostenendo che la motivazione di merito fosse viziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi e terzi motivi reiterativi di censure già svolte in appello e privi di specificità, perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non consente una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo il controllo sulla tenuta logica della motivazione, risultata nel caso di specie immune da manifesta illogicità o contraddittorietà. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato di invasione di terreni l'arbitraria introduzione nel fondo in difetto di titolo legittimante o autorizzazione, anche quando la condotta sia connotata da apposizione di lucchetti e rimozione di quelli già presenti, quale manifestazione di dominio di fatto finalizzata a un'utilità per l'agente.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda la tenuta logica del provvedimento e non consente una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre motivi già dedotti in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della decisione impugnata.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della sua coerenza logica e non può trasformarsi in un terzo grado di merito fondato su una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Il reato di invasione di terreni richiede un comportamento di arbitraria introduzione o mantenimento nel fondo in assenza di titolo o autorizzazione, accompagnato dal dolo specifico di trarre una qualche utilità dalla condotta.
- Le dichiarazioni testimoniali non possono essere rivalutate in cassazione se il giudice di merito ne ha spiegato in modo non manifestamente illogico l'inattendibilità o la non decisività.
Come è indicizzato
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