Cassazione Penale, Sentenza n. 8054/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo dell'11/09/2024, che, su eccezione della difesa, ha restituito gli atti al pubblico ministero ex art. 550, comma 3, c.p.p., ritenendo che per il fatto contestato a Puccio (decreto di citazione diretta per il reato di cui all'art. 624-bis c.p.) dovesse essere esercitata l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio vista la pena edittale prevista. Il ricorrente denunciava abnormità funzionale del provvedimento, sostenendo che per l'art. 624-bis non sia previsto il passaggio per l'udienza preliminare (secondo l'orientamento maggioritario), che la restituzione al PM determinerebbe una stasi del procedimento e che il PM sarebbe posto in una situazione di impasse, non potendo né reiterare la citazione diretta né chiedere il rinvio a giudizio senza incorrere in anomalie successivamente rilevabili.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che il provvedimento del Giudice monocratico non sia abnorme. Sulla base della giurisprudenza di legittimità (in particolare Sezioni Unite, Cass. Sez. U, n. 37502/2022, "Scarlini"), la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché questi eserciti l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio non configura di per sé abnormità funzionale: la celebrazione dell'udienza preliminare assicura ulteriori garanzie all'imputato e non determina una nullità automatica. L'abnormità funzionale sussiste solo se il provvedimento imposto al PM lo costringe a compiere un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel futuro procedimento e che determini una stasi insuperabile. Inoltre la Corte ha osservato che il Giudice ha esercitato un potere riconosciuto dall'art. 550, comma 3 c.p.p., e che, in caso di divergenza tra Tribunale monocratico e Giudice dell'udienza preliminare, prevale il decisum del giudice del dibattimento (richiamando l'interpretazione di conflitto di competenza ex art. 28 c.p.p.). Di conseguenza il PM può esercitare nuovamente l'azione con richiesta di rinvio a giudizio senza che ciò determini una nullità insanabile o una stasi del procedimento.
Norme richiamate
art. 550, comma 3, codice di procedura penale
Consente al Giudice, salvo che per i casi elencati, di restituire gli atti al pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che l'esercizio di tale potere non sia di per sé abnorme quando la restituzione mira a far svolgere al PM l'azione con richiesta di rinvio a giudizio
Fattispecie sostanziale contestata: vi è un contrasto interpretativo su se la procedura debba essere con citazione diretta o con udienza preliminare; la Corte ha dato rilievo all'orientamento maggioritario ma ha ritenuto legittimo il diverso convincimento del Giudice monocratico nell'esercizio del potere di restituzione
art. 33-sexies, codice di procedura penale
Norma richiamata nella giurisprudenza relativa alla facoltà del GUP di restituire gli atti al PM; utilizzata per discutere situazioni inverse (restituzione per citazione diretta) e per delineare quando tale restituzione possa comportare abnormità
art. 178, lett. c, codice di procedura penale
Riferimento alla nullità di ordine generale a regime intermedio: la Corte ha evidenziato che l'errato esercizio dell'azione con citazione diretta per reato dovuto a udienza preliminare produrrebbe tale nullità, mentre l'ipotesi inversa (restituzione per rinvio a giudizio) non comporta automaticamente la stessa nullità
art. 28, comma secondo, codice di procedura penale
Disciplina del conflitto di competenza tra giudici dello stesso ufficio: la giurisprudenza citata applica il principio secondo cui, in caso di divergenza tra Giudice del dibattimento e GUP, prevale il decisum del giudice del dibattimento, argomento usato per escludere che la richiesta di rinvio al GUP possa essere automaticamente respinta per la precedente ordinanza del Tribunale monocratico
Massime di principio
- La restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 550, comma 3 c.p.p. affinché il PM chieda il rinvio a giudizio non costituisce automaticamente abnormità funzionale; rileva se la nuova attività imposta al PM comporta una nullità rilevabile e una stasi insuperabile del procedimento
- L'abnormità sussiste principalmente quando il giudice impone al PM un adempimento che comporti la commissione di un atto nullo futuro (es. obbligare a citazione diretta per un reato che richiede necessariamente l'udienza preliminare), con conseguente impossibilità di proseguire regolarmente il processo
- Divergenze interpretative sulla qualificazione procedurale di una fattispecie (es. se procedere con citazione diretta o con udienza preliminare) non rendono di per sé il provvedimento del giudice abnorme, purché il provvedimento rientri nei poteri riconosciuti dalla norma
- In caso di conflitto tra decisioni del giudice del dibattimento e del Giudice dell'udienza preliminare del medesimo ufficio, la soluzione mira a evitare contrasti formali: prevale il decisum del giudice del dibattimento, per cui la restituzione disposta da quest'ultimo non può essere facilmente neutralizzata dal GUP
- Il pubblico ministero, quando può, deve reagire alla restituzione esercitando nuovamente l'azione (ad es. con richiesta di rinvio a giudizio) se tale esercizio non comporta la produzione di nullità insanabili; l'impugnazione per abnormità è un rimedio eccezionale e richiede che manchino strumenti ordinari di pronta tutela
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