Cassazione Penale, Ordinanza n. 00744/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione resa dal giudice di sorveglianza. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
La persona interessata ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 31 maggio 2024 con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano aveva dichiarato inammissibile, per difetto dei motivi, l'opposizione al decreto di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza di Varese. Con l'unico motivo deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la violazione dell'art. 666, comma 3, c.p.p., sostenendo che era stata fissata udienza senza consentirgli di depositare i motivi cinque giorni prima. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che l'opposizione contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione dello straniero extracomunitario come misura alternativa alla detenzione è assoggettata alle regole generali delle impugnazioni e che i motivi possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine e con le forme previste per l'impugnazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
norma invocata per denunciare la violazione di legge processuale relativa alla gestione dell'opposizione e al deposito dei motivi
si lamenta la violazione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente per sostenere che, fissata udienza, doveva essergli consentito il deposito anticipato dei motivi; la Corte esclude tale lettura nel caso dell'opposizione avverso il decreto di espulsione
art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
l'opposizione al decreto di espulsione emesso quale misura alternativa alla detenzione è soggetta alle regole generali in materia di impugnazioni
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo
prevede che l'opposizione segua le regole generali delle impugnazioni, consentendo la formulazione successiva dei motivi entro termini e forme dell'impugnazione
Massime di principio
- L'opposizione avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione dello straniero extracomunitario come misura alternativa alla detenzione è disciplinata dalle regole generali sulle impugnazioni.
- In tale opposizione, i motivi possono essere presentati anche successivamente alla dichiarazione di impugnazione, purché siano depositati entro il termine e con l'osservanza delle forme previste per l'impugnazione.
- Non sussiste violazione dell'art. 666, comma 3, c.p.p. quando il rimedio esperito rientra nel diverso regime delle impugnazioni e non nel modello procedimentale che impone il deposito anticipato dei motivi.
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