Cassazione Penale, Ordinanza n. 00360/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero meramente ripetitivi di quelli di appello, non specifici e finalizzati a una rilettura del merito delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Cagliari che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione. I due motivi di ricorso contestavano la correttezza della motivazione della decisione di merito, ma la Corte di cassazione ha rilevato che essi si limitavano a riproporre, in modo sostanzialmente sovrapponibile, le censure già svolte in appello e già disattese. Inoltre, le doglianze erano dirette a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha quindi ritenuto i motivi non specifici e solo apparenti, perché privi di una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
La sentenza richiama il reato di ricettazione come oggetto del giudizio di responsabilità confermato in appello; non sviluppa però una specifica interpretazione della norma, limitandosi a dar atto della sua sussistenza nel caso concreto.
È implicitamente applicato il principio per cui in cassazione non sono deducibili censure che si risolvano in una mera riproposizione di doglianze già esaminate o in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
Viene applicata la regola per cui, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a ripetere censure già formulate in appello e già confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso che, sotto lo schermo della critica motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito della decisione.
- Un motivo di ricorso è non specifico quando non svolge una critica argomentata alla sentenza impugnata e non indica puntualmente gli errori logici o giuridici della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina codicistica.
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