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Sentenza

Sentenza n. 255/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 900/2024 pubblicata il 4.8.2024 (R.G. n. 4277/2023) emessa dal Tribunale di Locri, Sez. Civile, avente ad oggetto il riconoscimento della Carta del Docente.

Giustizia amministrativa202500338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non dimostrata integrale esecuzione del giudicato relativo all'attribuzione della Carta del Docente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Locri n. 900/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto all'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per le annualità indicate, condannando il Ministero a mettere a disposizione 500 euro per ciascun anno scolastico documentato, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mera forma. In camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto alla ricarica della Carta del Docente, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il TAR ha rilevato che non era stata fornita la prova dell'effettiva e integrale ottemperanza, né in particolare della data dell'accredito delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione secondo cui il Ministero aveva ricaricato la Carta del Docente. Tuttavia, ha evidenziato che dagli atti non risultava dimostrata l'effettiva e integrale esecuzione del giudicato, inclusa la data dell'accredito, con conseguente impossibilità di pronunciarsi in senso più favorevole sulla concreta ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, nonostante la richiesta di applicazione della soccombenza virtuale; l'amministrazione è stata comunque condannata al rimborso del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della "carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente"

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile, pari a 500 euro per ciascun anno scolastico documentato.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione ... dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    Il giudicato aveva previsto il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione del beneficio.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della definizione camerale del giudizio.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Il rimborso del contributo unificato è stato posto a carico dell'amministrazione resistente, pur in presenza della compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dichiara di avere eseguito il giudicato, la sopravvenuta carenza di interesse può determinare l'improcedibilità del ricorso, anche se dagli atti non risulta documentata in modo puntuale l'effettiva e integrale ottemperanza.
  • La verifica dell'integrale esecuzione di un giudicato relativo all'accredito di somme richiede, almeno, la dimostrazione dell'avvenuta attribuzione e della data dell'accredito, rilevante anche ai fini del calcolo degli interessi o della rivalutazione.
  • La compensazione delle spese di lite può essere disposta anche quando il ricorrente abbia chiesto l'applicazione della soccombenza virtuale; il giudice può tuttavia porre a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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