Cassazione Penale, Ordinanza n. 08530/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero profili di fatto e di valutazione della prova riservati al giudice di merito e che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la sua responsabilità per evasione, deducendo censure attinenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione del materiale probatorio. In particolare, la difesa ha prospettato un errore di fatto circa il significato dell'atto notificato all'imputata, sostenendo che non fosse chiara la portata del provvedimento relativo a un cumulo di pene in esecuzione e, quindi, l'assenza del dolo richiesto per il reato. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché dirette a sollecitare un diverso apprezzamento del merito; ha inoltre evidenziato che il giudice di appello aveva già motivato in modo congruo e logico sulla sussistenza del dolo, valorizzando il chiaro significato dell'atto notificato e l'assenza di un esame e controesame specifico sul punto.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice dell'evasione; la Corte osserva che la sentenza di merito ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo richiesto per la sua integrazione.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che mirano a una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, logicamente coerente e fondata su criteri inferenziali corretti e massime di अनुभवienza condivisibili.
- Ai fini del reato di evasione, il dolo può essere desunto anche dal chiaro significato dell'atto notificato all'imputato; l'errore di fatto allegato dalla difesa è irrilevante quando risulti solo ipotetico e astratto alla luce degli atti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Come è indicizzato
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