Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 282 - Comm. Trib. Prov. Latina

Processo tributario - Costituzione dell'Agenzia della Riscossione - Rappresentanza ADER diretta - Perfezionamento della notifica - Raccomandata informativa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della notifica di un atto eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario. Il punto decisivo è se la notifica si perfezioni quando l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (comunicazione di avvenuto deposito, C.A.D.) attesti soltanto il deposito del plico presso l’ufficio postale, oppure debba documentare anche l’accesso dell’agente postale al domicilio e le ragioni della mancata consegna.

La decisione

La decisione afferma che la prova del perfezionamento della notifica per irreperibilità relativa richiede l’esibizione dell’avviso di ricevimento della C.A.D. e che tale avviso deve riportare l’annotazione dell’accesso al domicilio e delle ragioni per cui la raccomandata non è stata consegnata. La sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale non è sufficiente. Il testo fornito non specifica l’esito formale del giudizio, l’atto impugnato, gli importi, le spese o quale parte abbia vinto; pertanto non è possibile determinarli.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale

    Nelle notifiche per irreperibilità relativa, non basta provare il deposito del plico: l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa deve attestare l’accesso al domicilio e le ragioni della mancata consegna.

  • Art. 11 d.lgs. 546/1992

    Il riferimento normativo è indicato nel testo, ma non è riportato un passaggio che ne esponga l’applicazione o l’interpretazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando una notifica è eseguita secondo l’art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, chi ne invoca gli effetti deve poter dimostrare il perfezionamento dell’intero procedimento, compresa la comunicazione dell’avvenuto deposito.
  • L’avviso di ricevimento della C.A.D. deve documentare l’accesso dell’agente postale al domicilio e la ragione per cui la raccomandata informativa non è stata consegnata; la sola attestazione del deposito presso l’ufficio postale non è sufficiente.
  • In assenza di un avviso di ricevimento idoneo, la prova della notifica può risultare insufficiente; le conseguenze processuali specifiche dipendono però dalla domanda, dagli atti e dall’esito complessivo del giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.