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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13069/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell'ufficio ministeriale competente, di somme dovute a titolo di pena pecuniaria e spese di giustizia a seguito di un provvedimento di indulto. L'invito al pagamento notificato alla destinataria veniva impugnato per omessa notifica di alcuni decreti di liquidazione relativi alle spese degli ausiliari del magistrato e alle intercettazioni telefoniche. Il giudice dell'esecuzione penale annullava l'invito al pagamento per la parte concernente le spese per intercettazioni; in seguito l'ufficio disponeva la sospensione parziale del ruolo e l'agente della riscossione notificava una cartella per il residuo. La destinataria proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse dichiarato la nullità totale, e non parziale, dell'invito al pagamento. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e la Corte d'appello confermava, ritenendo che il primo invito fosse stato integralmente travolto dal giudicato e che per la riscossione residua sarebbe occorso un nuovo invito al pagamento. Il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi, ma la Corte non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione: la sentenza impugnata risulta notificata via PEC il 22/7/2020, sicché il termine breve ex art. 325 c.p.c. scadeva il 20/9/2020, mentre il ricorso fu consegnato all'ufficiale giudiziario solo il 2/10/2020.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per tardività. Rileva che il termine breve per impugnare decorreva dalla notificazione della sentenza via PEC e che il ricorso è stato notificato oltre il termine di legge. Conseguentemente condanna il Ministero alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e dà atto che, trattandosi di Amministrazione dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 211 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del procedimento di invito al pagamento per il recupero delle spese di giustizia

  • art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del procedimento di invito al pagamento per il recupero delle spese di giustizia

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come strumento di opposizione all'esecuzione utilizzato dalla destinataria della cartella

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza e, nel caso concreto, era scaduto prima della notifica del ricorso

  • art. 3 Legge n. 742 del 1969

    il termine breve ex art. 325 c.p.c. è pacificamente non soggetto a sospensione feriale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115

    la Corte esclude, per l'Amministrazione dello Stato ricorrente, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, Legge 24/12/2012, n. 228

    richiamato per la modifica introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel riferimento al contributo unificato dovuto per il ricorso

  • Cass., Sez. U, sent. n. 21349 del 06/07/2022

    richiamata sulla valenza dell'attestazione contenuta nel ricorso circa la notificazione via PEC della sentenza

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza via PEC, se attestata nel ricorso, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
  • Il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. non è soggetto a sospensione feriale.
  • La notifica dell'impugnazione deve perfezionarsi entro il termine breve: la consegna all'ufficiale giudiziario oltre la scadenza comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
  • Per le Amministrazioni dello Stato non opera l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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