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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49240/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Agrigento per il reato di sottrazione di energia elettrica (fatto accertato il 12 luglio 2012). Due motivi principali: 1) vizio di motivazione e mancato rispetto delle indicazioni della sentenza di annullamento della Cassazione: il giudice del rinvio non avrebbe verificato, anche mediante audizione del locatore, se il canone di locazione fosse comprensivo dei consumi e quindi se l'autore della manomissione fosse l'imputato o il locatore; 2) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen. (tenuità del danno), in ragione del breve arco temporale tra distacco del contatore e accertamento e della modestia degli apparecchi alimentati (frigorifero, televisore, due lampade).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. In ordine al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse correttamente accertato (anche con indagini svolte) che l'allaccio abusivo serviva un'unica unità abitativa, quella dell'imputato, e che il giudice del rinvio poteva valutare autonomamente i dati probatori nel perimetro fissato dalla pronuncia rescindente; inoltre, anche se la manomissione fosse stata operata dal proprietario, l'imputato poteva comunque concorrere nel reato se era consapevole e faceva uso dell'impianto manomesso. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato la motivazione che esclude l'attenuante della tenuità del danno qualora l'appropriazione della energia avvenga con flusso continuo e senza registrazione, richiedendo che il pregiudizio sia pressoché irrisorio sia nel valore che negli effetti: la giurisprudenza di legittimità in materia di furto di energia elettrica domestica, di regola, non riconosce tale attenuante. Infine, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • artt. 624, 625 cod. pen.

    Norme che definiscono il reato di furto e le relative fattispecie; nella fattispecie il giudice ha ritenuto integrato il reato per la sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo.

  • art. 62, comma 4, cod. pen.

    Norma che disciplina la circostanza attenuante della diminuita offensività (tenuità del fatto); la Corte ha ritenuto non applicabile detta attenuante al furto di energia elettrica domestica in presenza di flusso continuo e consumo non registrato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che limita l'esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da questa norma.

  • art. 627, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di rinvio: il giudice del rinvio valuta la rilevanza delle prove richieste dalle parti; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice del rinvio nel valutare se procedere ad ulteriori assunzioni probatorie.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio, nell'ambito delle indicazioni della sentenza rescindente, ha discrezionalità nella valutazione autonoma dei dati probatori e non è obbligato ad assumere tutte le prove richieste se le ritiene non decisive per la decisione.
  • La semplice possibilità che la manomissione sia stata effettuata da terzi (es. il locatore) non esclude la responsabilità dell'occupante se questi aveva piena consapevolezza dell'illiceità e traeva vantaggio dall'impianto manomesso: può configurarsi concorso nel reato.
  • L'attenuante per la tenuità del danno è di difficile applicazione nel caso di furto di energia elettrica domestica, essendo il prelievo di energia caratterizzato da flusso continuo e prolungato; per ottenere l'attenuante occorrono elementi probatori solidi che dimostrino un pregiudizio davvero trascurabile.
  • In sede di ricorso per cassazione è necessario proporre motivi autosufficienti e rientranti nei limiti delle disposizioni processuali (es. art. 173 disp. att.): elementi di fatto nuovi o non supportati non saranno esaminati favorevolmente.
  • Chi impugna una sentenza di rinvio dovrebbe, se ritiene necessarie prove ulteriori (es. audizione del locatore), specificare la rilevanza decisiva di tali atti e chiedere formalmente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale indicando come la prova incida sulla decisione.
  • La condanna alle spese segue il rigetto del ricorso in Cassazione; chi propone ricorso deve valutare anche il rischio economico collegato all'eventuale soccombenza.

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