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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18871/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza per tre motivi principali: 1) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p., sostenendo che l'allaccio abusivo riguardava cavi all'interno di una proprieta privata destinati a servire una singola utenza e quindi non costituirebbero cosa destinata a pubblico servizio; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., poiche la condanna si sarebbe basata unicamente sul fatto che la ricorrente era intestataria del contratto di fornitura; 3) errata valutazione delle circostanze attenuanti e mancata prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata.

La decisione

Il ricorso e dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione conferma la ricostruzione della Corte d'appello: il reato di furto di energia elettrica, con l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., sussiste anche quando l'allaccio abusivo venga effettuato su cavi ubicati in proprieta privata se l'energia e destinata a un pubblico servizio (rileva il nesso funzionale con l'erogazione del pubblico servizio). La Corte ha ritenuto provato che la ricorrente, pur essendo l'intestataria formale dell'utenza e non pagando le bollette, usufruisse consapevolmente dell'energia tramite cavi visibili ("cavi volanti") e che non occorra che la stessa abbia materialmente eseguito l'allaccio, essendo sufficiente l'uso consapevole. Quanto alle attenuanti generiche, il giudizio di non prevalenza dell'aggravante e ritenuto fondato su valutazioni di fatto (gravita del fatto e precedenti) insindacabili in sede di legittimità. La ricorrente e condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Riferimento al reato di furto quale fattispecie base cui si applica l'aggravante quando il fatto concerne energia elettrica sottratta alla rete di distribuzione

  • art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.

    L'aggravante opera quando la cosa sottratta e destinata a pubblico servizio o pubblica utilita; la Corte interpreta la destinazione in senso funzionale all'erogazione del servizio fruibile dal pubblico, e quindi anche un allaccio che distoglie energia dalla rete pubblica verso una utenza privata puo integrare l'aggravante se l'energia e finalizzata a un pubblico servizio

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma sulla struttura dei motivi di ricorso per cassazione (inosservanza o erronea applicazione della legge penale); la Corte richiede che la violazione sia effettivamente ravvisabile e motivata per ammettere il ricorso

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principio del giudizio di condanna al di la di ogni ragionevole dubbio; la Corte di legittimità verifica la logica manifesta della motivazione ma non puo sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle prove, salvo illogicita manifesta

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che la valutazione della prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante e un giudizio di fatto del giudice di merito e, se motivato, e insindacabile in Cassazione

Massime di principio

  • La nozione di "cosa destinata a pubblico servizio" va interpretata in base al nesso funzionale con l'erogazione del servizio fruibile dal pubblico: anche sottrazioni operate tramite allacci privati possono integrare l'aggravante se l'energia deriva dalla rete pubblica e viene sottratta al servizio.
  • Non e necessario che l'imputato abbia materialmente effettuato l'allaccio abusivo: e sufficiente l'uso consapevole dell'allaccio realizzato da terzi per configurare il reato di furto di energia elettrica.
  • Il giudizio sulla gravita del fatto, sulla personalita dell'imputato e sulla prevalenza o meno delle attenuanti generiche rispetto a un'aggravante e valutazione di fatto del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se sussiste illogicita manifesta o carenza motivazionale.
  • In sede di cassazione l'invocazione di violazioni di legge (art. 606 c.p.p.) richiede una dimostrazione precisa dell'errore giuridico o dell'interpretazione illegittima della norma: la semplice contestazione della valutazione probatoria del merito e generalmente inammissibile.
  • Essere intestatario formale di un contratto di fornitura e simultaneamente usufruire di energia senza pagare, con elementi che rendono evidente l'allaccio abusivo, puo costituire elemento univoco per ritenere la consapevolezza e la responsabilita dell'uso indebito.

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