Cassazione Penale, Sentenza n. 18871/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza per tre motivi principali: 1) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p., sostenendo che l'allaccio abusivo riguardava cavi all'interno di una proprieta privata destinati a servire una singola utenza e quindi non costituirebbero cosa destinata a pubblico servizio; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., poiche la condanna si sarebbe basata unicamente sul fatto che la ricorrente era intestataria del contratto di fornitura; 3) errata valutazione delle circostanze attenuanti e mancata prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata.
La decisione
Il ricorso e dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione conferma la ricostruzione della Corte d'appello: il reato di furto di energia elettrica, con l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., sussiste anche quando l'allaccio abusivo venga effettuato su cavi ubicati in proprieta privata se l'energia e destinata a un pubblico servizio (rileva il nesso funzionale con l'erogazione del pubblico servizio). La Corte ha ritenuto provato che la ricorrente, pur essendo l'intestataria formale dell'utenza e non pagando le bollette, usufruisse consapevolmente dell'energia tramite cavi visibili ("cavi volanti") e che non occorra che la stessa abbia materialmente eseguito l'allaccio, essendo sufficiente l'uso consapevole. Quanto alle attenuanti generiche, il giudizio di non prevalenza dell'aggravante e ritenuto fondato su valutazioni di fatto (gravita del fatto e precedenti) insindacabili in sede di legittimità. La ricorrente e condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al reato di furto quale fattispecie base cui si applica l'aggravante quando il fatto concerne energia elettrica sottratta alla rete di distribuzione
art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
L'aggravante opera quando la cosa sottratta e destinata a pubblico servizio o pubblica utilita; la Corte interpreta la destinazione in senso funzionale all'erogazione del servizio fruibile dal pubblico, e quindi anche un allaccio che distoglie energia dalla rete pubblica verso una utenza privata puo integrare l'aggravante se l'energia e finalizzata a un pubblico servizio
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma sulla struttura dei motivi di ricorso per cassazione (inosservanza o erronea applicazione della legge penale); la Corte richiede che la violazione sia effettivamente ravvisabile e motivata per ammettere il ricorso
Principio del giudizio di condanna al di la di ogni ragionevole dubbio; la Corte di legittimità verifica la logica manifesta della motivazione ma non puo sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle prove, salvo illogicita manifesta
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che la valutazione della prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante e un giudizio di fatto del giudice di merito e, se motivato, e insindacabile in Cassazione
Massime di principio
- La nozione di "cosa destinata a pubblico servizio" va interpretata in base al nesso funzionale con l'erogazione del servizio fruibile dal pubblico: anche sottrazioni operate tramite allacci privati possono integrare l'aggravante se l'energia deriva dalla rete pubblica e viene sottratta al servizio.
- Non e necessario che l'imputato abbia materialmente effettuato l'allaccio abusivo: e sufficiente l'uso consapevole dell'allaccio realizzato da terzi per configurare il reato di furto di energia elettrica.
- Il giudizio sulla gravita del fatto, sulla personalita dell'imputato e sulla prevalenza o meno delle attenuanti generiche rispetto a un'aggravante e valutazione di fatto del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se sussiste illogicita manifesta o carenza motivazionale.
- In sede di cassazione l'invocazione di violazioni di legge (art. 606 c.p.p.) richiede una dimostrazione precisa dell'errore giuridico o dell'interpretazione illegittima della norma: la semplice contestazione della valutazione probatoria del merito e generalmente inammissibile.
- Essere intestatario formale di un contratto di fornitura e simultaneamente usufruire di energia senza pagare, con elementi che rendono evidente l'allaccio abusivo, puo costituire elemento univoco per ritenere la consapevolezza e la responsabilita dell'uso indebito.
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