Cassazione Penale, Ordinanza n. 28990/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto contestato resta ferma; la doglianza sulla mancata sostituzione della pena detentiva breve non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la qualificazione giuridica del fatto e la mancata sostituzione della pena detentiva breve. La Corte ha rilevato che le censure riproducevano in modo sostanzialmente sovrapponibile questioni già esaminate dai giudici di merito e miravano, in realtà, a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre, i motivi sono stati ritenuti generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per resistenza a pubblico ufficiale; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, senza evidenziare specifici vizi della motivazione impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, quando la censura non denunci un effettivo errore logico-giuridico della decisione.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la loro genericità comporta l'inammissibilità.
- La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, se formulata in modo generico e priva di specifico confronto con la motivazione, non supera il vaglio di ammissibilità.
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