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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41621/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, padre detenuto, ha chiesto la concessione della detenzione domiciliare speciale ai sensi dell'art. 47-quinquies ord. pen. (misura prevista per consentire la convivenza con i figli minori). Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rifiutato il beneficio ritenendo mancanti entrambi i requisiti richiesti dalla norma: 1) l'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti; 2) la sussistenza delle condizioni richieste per la madre (e, prima della pronuncia costituzionale, l'impossibilità di affidare i minori a terzi). Nel caso di specie il figlio è collocato stabilmente presso la nonna paterna e il Tribunale per i minorenni ha ritenuto quella collocazione idonea al benessere del minore; inoltre è stata evidenziata la sospensione della responsabilità genitoriale e l'affidamento ai servizi sociali. Sul profilo della pericolosità, il Tribunale ha valorizzato la gravità della pregressa attività criminale (omici­di, associazione mafiosa), violazioni delle misure restrittive e comportamenti recenti negativi (violazioni degli arresti domiciliari in località protetta, rinvio a giudizio per minacce/atti persecutori, oltraggio a magistrato, invio di missiva intimidatoria al Magistrato di Sorveglianza), oltre all'opposizione della Direzione Nazionale Antimafia. Il ricorso del difensore censurava la decisione come contraria alla sentenza della Corte costituzionale n. 52/2025 (che ha eliminato la parte del comma 7 di art. 47-quinquies che vietava la concessione quando i minori potevano essere affidati a terzi) e riteneva la motivazione sul pericolo di commissione di ulteriori reati manifestamente illogica e fondata su elementi troppo datati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, pur trovandosi l'ordinamento dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 52/2025 che ha eliminato l'automatismo del divieto quando i minori possono essere affidati a terzi, resta comunque l'obbligo per il giudice di verificare sia l'assenza di concreto pericolo di commissione di ulteriori reati sia che la convivenza risponda effettivamente all'interesse del minore. Nel caso concreto il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente motivato il rigetto sulla base di elementi recenti e concreti che indicano persistenza di pericolosità sociale e possibili effetti pregiudizievoli per il minore (collocamento stabile presso la nonna, sospensione della responsabilità genitoriale, affidamento ai servizi sociali, revoca dei permessi premio). La decisione è stata ritenuta non viziata da illogicità o carenza motivazionale. Conseguentemente il ricorso è dichiarato infondato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e si dispone l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03.

Norme richiamate

  • art. 47-quinquies ord. pen. (L. n. 354/1975)

    l'inciso "e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre"

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che vietava la detenzione domiciliare speciale se i minori potevano essere affidati a terzi; tuttavia il giudice di sorveglianza deve comunque accertare l'assenza di concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e che la convivenza risponda all'interesse del minore

  • sentenza Corte costituzionale n. 52 del 10.3.2025

    "l'attento accertamento, da parte del giudice della sorveglianza, ... che il padre condannato non manifesti un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti ... ma altresì che il ripristino della convivenza con i figli minori ... risponda effettivamente ai loro interessi"

    Ha rimosso l'automatismo che impediva la detenzione domiciliare quando i figli potevano essere affidati a terzi, ma ha ribadito l'obbligo di un rigoroso apprezzamento del pericolo attuale e dell'interesse del minore, con il supporto dei servizi sociali

  • art. 21-ter L. n. 354/1975

    Norma che disciplina i permessi premio; la Corte ha rilevato che la fruizione passata di permessi conta ma può essere revocata e che la loro revoca per gravi comportamenti indebolisce la prova di affidabilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto

  • art. 52 d.lgs. n. 196/03

    Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

  • sentenza Corte costituzionale n. 219 del 2023

    Richiamata in motivazione come precedente che conferma il principio secondo cui la misura alternativa può essere esclusa se il genitore è "socialmente pericoloso"

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 52/2025, la presenza di un familiare (es. nonna) che possa prendersi cura del minore non esclude automaticamente la concessione della detenzione domiciliare speciale al padre, ma resta obbligatorio un accertamento giudiziale attento sull'interesse del minore e sull'assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori reati.
  • La valutazione della pericolosità è prospettica e può essere fondata sia su fatti storici di particolare gravità sia su condotte recenti (violazioni delle misure, atti intimidatori, revoca di permessi), che possono dimostrare la persistenza di un rischio reale di recidiva.
  • La collaborazione con la giustizia e il buon comportamento intramurario sono elementi positivi da valorizzare, ma non bastano automaticamente se sussistono fatti recenti o gravi che dimostrino la mancata rieducazione o la persistenza di logiche criminali.
  • La sospensione della responsabilità genitoriale e l'affidamento ai servizi sociali sono fattori che incidono negativamente sulla praticabilità della misura alternativa, perché segnalano che la situazione del minore è stata già valutata dagli organi competenti e che la convivenza potrebbe non essere nell'interesse del minore.
  • Per chi impugna un diniego, è strategico documentare in modo puntuale l'assenza di recenti condotte preoccupanti, produrre valutazioni dei servizi sociali sul vantaggio della convivenza e contestare la rilevanza o la tempestività delle contestazioni mosse dal giudice.
  • Il giudice deve sempre bilanciare l'interesse costituzionale del minore alla relazione con il genitore con le esigenze di sicurezza pubblica e la funzione rieducativa della pena; la decisione è fortemente valutativa e difficilmente censurabile se adeguatamente motivata con fatti concreti e recenti.

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