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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14588/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società e dal suo rappresentante contro l'Amministrazione finanziaria, alcuni funzionari e alcune compagnie assicuratrici, assumendo che nel corso di accertamenti fiscali fossero stati redatti un processo verbale di constatazione e un avviso di accertamento contenenti affermazioni false, omissioni e valutazioni arbitrarie. Secondo gli attori, tali condotte avevano causato, in sequenza, il diniego di un rimborso IVA, la perdita di una rilevante commessa, il blocco del cantiere, il deterioramento dei rapporti bancari, pignoramenti e ipoteche, fino al dissesto. In primo grado la domanda era stata rigettata; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza d'appello e la sentenza di primo grado, deducendo: 1) che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente sostituito la ratio decidendi del primo giudice richiamando il giudicato tributario e quindi entrando nel merito oltre i limiti dell'art. 348-bis c.p.c.; 2) che il giudicato tributario e l'esito del procedimento penale non avrebbero precluso il sindacato civile sulla condotta illecita dei funzionari e sulla responsabilità aquiliana della P.A.; 3) che le prove orali richieste sarebbero state illegittimamente escluse; 4) che le spese di lite sarebbero state liquidate in modo erroneo. In sintesi, i ricorrenti hanno sostenuto la risarcibilità ex art. 2043 c.c. di condotte, anche omissive, dei funzionari fiscali, senza necessità di querela di falso e senza che l'esito del giudizio tributario potesse sanare gli asseriti illeciti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, osservando che non vi era stata una sostituzione autonoma della ratio decidendi del primo giudice, ma solo un ulteriore sviluppo logico fondato sul giudicato tributario. Ha poi ritenuto infondati, o comunque inammissibili, i motivi sulla responsabilità della P.A., affermando che, una volta passato in giudicato l'accertamento della legittimità degli atti impositivi, veniva meno il presupposto dell'illecito dedotto; ha inoltre rilevato che, per invocare una responsabilità indiretta della P.A., i ricorrenti non avevano indicato in modo autosufficiente quali specifici comportamenti materiali illeciti fossero stati posti in essere. Infine, ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i motivi sulle spese e sulle prove orali, perché generici o attinenti a valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è impugnabile per cassazione solo se si sostituisce con una ratio autonoma e incompatibile rispetto a quella della sentenza di primo grado; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato formatosi nel giudizio tributario preclude il riesame, nel successivo giudizio civile, del punto fondamentale comune relativo alla legittimità degli atti impositivi.

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana della P.A. richiede la prova di un illecito produttivo di danno ingiusto; se l'atto impositivo è stato definitivamente ritenuto legittimo, manca il presupposto dell'illiceità dedotta.

  • art. 2049 c.c.

    può operare, nei confronti della P.A., una responsabilità indiretta per fatto del dipendente quando ricorrano i presupposti del rapporto di occasionalità necessaria con le incombenze affidate.

  • art. 22 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    l'impiegato che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, cagioni un danno ingiusto per dolo o colpa grave è personalmente obbligato al risarcimento, con possibilità di azione congiunta contro l'Amministrazione.

  • art. 23 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    definisce il danno ingiusto, ai fini della responsabilità dell'impiegato, come quello derivante da violazione di diritti dei terzi commessa con dolo o colpa grave.

  • art. 28 Cost.

    fondamento della responsabilità diretta dei funzionari pubblici e della correlata responsabilità civile dell'ente pubblico per gli atti compiuti in violazione di diritti.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l'asserita omessa considerazione delle allegazioni e dei documenti, ma la Corte rileva che i motivi sono in realtà diretti a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attiene al merito.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato per sostenere che il PVC non fosse insuscettibile di contestazione, ma la Corte osserva che, una volta coperto dal giudicato l'atto impositivo, la doglianza non può comunque fondare l'illecito.

  • art. 96 c.p.c.

    le richieste ex art. 96 c.p.c. sono state ritenute prive di autonomia ai fini della liquidazione delle spese e comunque non decisive per configurare soccombenza parziale.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la loro censura in cassazione richiede l'indicazione specifica delle voci erroneamente liquidate.

  • art. 92 c.p.c.

    non vi era soccombenza parziale per il solo rigetto di questioni preliminari o di domande accessorie, sicché non era dovuta una liquidazione unitaria diversa da quella operata.

  • art. 230 c.p.c.

    invocato per contestare l'ammissibilità di prove orali, ma la valutazione sulla specificità e rilevanza dei capitoli di prova è stata considerata di merito.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato in tema di ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché attiene a un apprezzamento di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata per veicolare i diversi motivi di ricorso per cassazione.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    richiamato solo nel narrato dei fatti, per descrivere la precedente vicenda penale del terzo chiamato in causa, non come norma decidente.

  • d.m. n. 55 del 2014, art. 6, comma 1, quarto periodo

    nei giudizi di pagamento di somme di denaro la liquidazione degli onorari segue il valore della somma attribuita alla parte vincitrice; in caso di rigetto della domanda vale la somma domandata dall'attore.

Massime di principio

  • La mera illegittimità degli atti impositivi, accertata e coperta da giudicato nel processo tributario, costituisce presupposto indispensabile per fondare una successiva azione risarcitoria contro la P.A. per responsabilità diretta; in difetto di tale presupposto, manca il fatto illecito dedotto.
  • Il giudicato formatosi in un giudizio tra le stesse parti su un punto fondamentale comune preclude il riesame di quello stesso punto in un successivo giudizio civile, anche se avente finalità diverse.
  • Per configurare la responsabilità della pubblica amministrazione per il fatto del dipendente occorre distinguere tra attività provvedimentale e mera attività materiale: nel primo caso rileva la riferibilità organica dell'atto all'ente, nel secondo il nesso di occasionalità necessaria con le incombenze affidate.
  • La deduzione di una responsabilità indiretta della P.A. richiede l'allegazione specifica dei comportamenti materiali illeciti, del loro collegamento con le incombenze dell'agente e delle statuizioni di merito che si intendono censurare; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Nel giudizio di legittimità la censura sulla liquidazione delle spese è ammissibile solo se indica puntualmente le voci tariffarie o le prestazioni per cui si assume l'errore; una critica generica al criterio di quantificazione è inammissibile.
  • La valutazione di specificità, ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non implausibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità della PAAccertamentoInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileTributiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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