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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37132/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 19/12/2022 che aveva confermato l'ordinanza del GIP (18/11/2022) con cui era stata applicata la custodia in carcere a Zappalà per la presunta partecipazione, in permanenza dal 2017/2018, al sodalizio mafioso denominato clan Cappello/Bonaccorsi (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente sosteneva che la sua presenza agli incontri contestati si limitò a un ruolo di amico/mediatore per dirimere una controversia personale e familiare (separazione tra Angelo Ragusa e Angela Pantellaro), non a un'apporto organico all'associazione; contestava la valenza probatoria delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'assenza di reati-fine a suo carico e la mancanza di elementi che dimostrassero volontà e consapevolezza di aderire al sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame che aveva valorizzato le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori come indizi gravi, univoci e riscontrati tra loro, nonché la sussistenza della struttura e del radicamento del clan già desumibile da sentenze passate in giudicato. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la partecipazione a una associazione mafiosa ha natura permanente e perdura finché non si dimostri un recesso volontario, e ha precisato che non è necessaria la prova della commissione di reati-fine per fondare la misura cautelare per 416-bis. Esclusa la presenza di vizi di motivazione tali da giustificare l'annullamento, il ricorso è stato dichiarato infondato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma applicata per contestare la partecipazione al sodalizio mafioso; la Corte ha confermato che per la misura cautelare è sufficiente la presenza di gravi indizi circa l'organicità e la permanenza nel sodalizio, non essendo necessaria la prova di reati-fine

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate come criteri di censura in cassazione: il ricorso denunciava errata applicazione della legge penale e manifestissima illogicità della motivazione; la Corte ha chiarito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla ricostruzione fattuale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per i limiti di motivazione e motivi del ricorso; usata per delimitare la sintesi del motivo nei termini previsti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari per 416-bis, intercettazioni che identificano ruoli e soprannomi, se coerenti e riscontrate, possono costituire grave indizio di organicità.
  • La partecipazione a incontri finalizzati a ricomporre dissidi familiari può assumere valenza associativa quando l'intervento ha l'effetto di preservare l'operatività o l'ordine tra gruppi criminosi; non è automaticamente neutra.
  • La qualità di affiliato a un sodalizio mafioso si presume permanente fino a prova contraria: la cessazione del vincolo richiede un recesso volontario chiaro, definitivo e dimostrabile.
  • In Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti; sono ammissibili censure solo se riguardano vizi della motivazione (omissione, contraddittorietà, travisamento della prova) o violazioni di legge.
  • Per valutare la fondatezza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in sede cautelare è determinante la convergenza tra le propalazioni e altri elementi (intercettazioni, riscontri logico-deduttivi); la mera discrepanza non implica automaticamente travisamento.
  • La mancata commissione di reati-fine da parte dell'indagato non esclude la configurabilità della partecipazione mafiosa ai fini cautelari.

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