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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03500/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

Un avvocato aveva svolto diversi incarichi in favore di un fallimento, tra cui un’azione revocatoria fallimentare, la costituzione in appello, un’azione esecutiva e un’istanza di fallimento di altra debitrice. Dopo un sollecito del curatore, il professionista aveva dichiarato che avrebbe presentato l’istanza di liquidazione delle proprie competenze, ma la richiesta non risultava depositata prima della chiusura del fallimento. Successivamente egli conveniva in giudizio il curatore sostenendo che questi, omettendo di comunicargli il deposito del rendiconto e del progetto di riparto finale, lo aveva pretermesso dalla ripartizione dell’attivo e gli aveva impedito di far valere e recuperare il credito professionale in prededuzione. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) la nullità della sentenza per aver considerato un documento asseritamente inesistente o non ritualmente prodotto, con violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c.; 2) la violazione della disciplina fallimentare (artt. 38, 116 e 111 l.f.), sostenendo che la Corte d’appello avesse male escluso la responsabilità del curatore e che vi fosse comunque interesse del creditore prededucibile a ricevere le comunicazioni sul rendiconto e sul riparto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato il documento 11-bis perché il suo contenuto risultava trascritto nella sentenza di primo grado e perché la documentazione era stata poi richiamata in appello; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice d’appello può fondare la decisione sul documento cartaceo non rinvenibile nei fascicoli, quando il suo contenuto sia trascritto o indicato nella decisione impugnata o in altri atti del processo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché il rigetto della censura sul documento ha fatto venir meno il presupposto fattuale della domanda risarcitoria, ossia la qualità di creditore del ricorrente al momento della predisposizione del rendiconto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova e sull’utilizzo di un documento asseritamente inesistente

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione del documento e, nel secondo motivo, sulla disciplina fallimentare delle comunicazioni ai creditori

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per sostenere l’inammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa, dedotto quale parametro della nullità della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione della decisione

  • art. 38 l.f.

    richiamato nel secondo motivo come norma fallimentare asseritamente violata

  • art. 111 l.f.

    richiamato nel secondo motivo come norma fallimentare asseritamente violata

  • art. 25, n. 7 l.f.

    indicato dalla Corte d’appello quale base del potere del giudice delegato di provvedere con decreto alla liquidazione dei compensi del difensore della procedura in prededuzione

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente per qualificare il proprio credito come privilegiato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto

Massime di principio

  • Il giudice d’appello può legittimamente fondare la decisione su un documento cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte quando il suo contenuto risulti trascritto o comunque indicato nella sentenza impugnata o in altri atti del processo, perché in tal caso il documento è sufficientemente identificabile e non può essere trattato come prova inesistente.
  • La deduzione di nullità per utilizzazione di un documento inesistente o non prodotto non è fondata se il contenuto del documento è stato già trascritto dal primo giudice e poi richiamato dal secondo giudice sulla base degli atti di causa.
  • Quando l’accertamento della responsabilità del curatore per omessa comunicazione del rendiconto dipende dalla previa esistenza di un credito in favore del professionista, il rigetto della censura che nega tale credito comporta l’assorbimento delle doglianze ulteriori sulla responsabilità e sul danno.
  • Nel contesto della liquidazione dei compensi del difensore della procedura, la richiesta di pagamento deve essere indirizzata al giudice delegato, che provvede con decreto; la mancata presentazione dell’istanza di liquidazione può escludere la responsabilità del curatore per la mancata partecipazione del professionista al riparto.
  • Chi deduce di essere stato pretermesso da un riparto fallimentare deve dimostrare non solo l’omissione procedurale lamentata, ma anche che il credito sarebbe stato effettivamente soddisfatto in relazione all’attivo disponibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della prova

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