Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31396/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di un immobile e del bar ivi ubicato, disposto nell'ambito di un procedimento per associazione di tipo mafioso. Deduceva, con tre motivi: 1) violazione dell'art. 292 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando che il provvedimento cautelare fosse privo di autonoma motivazione e si risolvesse in una mera trasposizione della richiesta del pubblico ministero; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice del riesame non avesse considerato che l'immobile era stato acquistato con mutuo dalla ricorrente e dal marito, che le porzioni dell'edificio sarebbero distinte e che l'attività commerciale gestita dalla società Time s.r.l. non sarebbe riferibile alle unità immobiliari di proprietà della ricorrente diverse dal locale bar; 3) vizio di motivazione in ordine al periculum in mora, assumendo che non fosse spiegato perché l'intestazione dell'immobile dovesse ritenersi simulata, specie alla luce della incensuratezza degli intestatari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo autonomo e non meramente apparente, richiamando e rielaborando gli elementi investigativi; che la ricorrente non aveva specificamente confutato il grave quadro indiziario, né la ricostruzione dell'intestazione fittizia dell'immobile e della strumentalità del bar al sodalizio mafioso; e che il periculum in mora era stato adeguatamente illustrato con riferimento all'esigenza di impedire la prosecuzione dell'attività criminale e di evitare dispersione, cessione o ulteriori intestazioni fittizie dei beni. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p.

    L'ordinanza cautelare deve contenere una motivazione autonoma e non meramente riproduttiva degli atti richiesti, soprattutto quando siano dedotte specifiche censure difensive.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Le regole sul potere di annullamento del tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali, come modificate dalla l. n. 47 del 2015, sono richiamate in quanto compatibili anche per il sequestro preventivo e probatorio.

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    Il rinvio alle norme sul riesame delle misure personali consente di applicare, nei limiti della compatibilità, i principi sulla motivazione autonoma anche alle misure reali.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una concisa motivazione anche sul periculum in mora, salvo i casi in cui la motivazione possa riguardare la sola confiscabilità ex lege del bene.

  • art. 240 c.p.

    La finalità ablativa della confisca di cui all'art. 240 c.p. giustifica il sequestro preventivo quando sia necessario anticiparne gli effetti per evitare che il bene sia alterato, disperso o alienato.

  • art. 416-bis c.p.

    In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria per reati di mafia, è necessaria una concisa motivazione sul periculum in mora, ancorata al rischio di prosecuzione dell'attività criminosa o di dispersione del bene.

Massime di principio

  • In materia di riesame di misure cautelari reali, la motivazione del provvedimento impugnato è sufficiente quando il giudice dimostri di avere esaminato gli atti e di avere compiuto una valutazione autonoma degli elementi rilevanti, anche se richiama in tutto o in parte l'ordinanza genetica o la richiesta del pubblico ministero.
  • La motivazione per relationem non è di per sé illegittima: è consentita se il giudice del riesame fa propri gli argomenti del provvedimento impugnato nell'ambito di una valutazione complessiva e se le deduzioni difensive non sono tali da disarticolare il ragionamento probatorio originario.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della misura e indicare quali punti decisivi sarebbero stati omessi o male valutati.
  • Ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il provvedimento deve contenere una motivazione, sia pure sintetica, sul periculum in mora, cioè sulle ragioni per cui è necessario anticipare l'effetto ablativo rispetto alla decisione finale.
  • Nel caso di beni ritenuti strumentali a un'associazione mafiosa o comunque suscettibili di confisca obbligatoria, il periculum può essere desunto dal rischio che il bene continui a essere utilizzato per la prosecuzione dell'attività illecita o venga disperso, ceduto o ulteriormente intestato in modo fittizio.

Come è indicizzato

MaterieSequestro preventivoEsigenze cautelariCorruzione
RamiProcesso penaleMisure cautelariReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.