Cassazione Civile, Ordinanza n. 10655/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dell'amministratore giudiziario di una società sottoposta a misura di prevenzione, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con cui venivano recuperati a tassazione nei confronti della società un maggior ricavo d'impresa, un maggior valore della produzione ai fini IRAP e una maggiore IVA. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; in appello sia l'Ufficio sia la società avevano censurato la decisione di primo grado. La CTR della Campania aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e accolto in parte quello della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 111, comma 6, Cost., deducendo che la CTR non avesse spiegato perché l'Ufficio non avesse dimostrato il proprio assunto, in quale punto il PVC della Guardia di Finanza smentisse la ripresa fiscale relativa alla plusvalenza da cessione di terreno, e per quali ragioni fossero stati accolti in parte i maggiori costi dedotti dalla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione solo apparente: non chiariva le ragioni del rigetto delle tesi dell'Ufficio, non spiegava il rapporto tra PVC e ripresa fiscale, e non indicava i presupposti dell'accoglimento parziale dell'appello della società in punto di costi deducibili. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro assenza integra motivazione apparente e nullità della sentenza.
È richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione, che non può ridursi a formule assertive prive di reale spiegazione del decisum.
art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo effettivo, consentendo di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111, comma 6, Cost.
Il provvedimento giurisdizionale deve essere motivato; una motivazione meramente apparente viola il precetto costituzionale.
art. 360, comma 1, nn. 3 o 4 c.p.c.
La censura è veicolata come vizio di legittimità per violazione di legge e/o nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, cioè quando non consente di comprendere le ragioni della decisione e si risolve in affermazioni generiche o assertive.
- Nel processo tributario il giudice di merito deve spiegare puntualmente le ragioni del proprio convincimento, soprattutto quando discosti le conclusioni dell'accertamento fiscale o accolga solo in parte le ragioni di una delle parti.
- È viziata la decisione che non affronti in modo intellegibile i passaggi decisivi della controversia, come il contenuto degli atti istruttori richiamati dall'Ufficio e la giustificazione delle poste deducibili riconosciute al contribuente.
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