Sentenza del 03/11/2016 n. 22218 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Marche che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ripristinato l’avviso di accertamento. L’atto rettificava i ricavi e contestava il mancato versamento di ritenute sulla base di documentazione extracontabile attribuita alla società. Con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 54 Cost., dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 49, 50 e 75 del T.U.I.R., oltre a vizi di motivazione. Ha sostenuto che le dichiarazioni dell’ex amministratrice, R.M.S., non potessero fare prova nei confronti della società e che la CTR avesse attribuito loro credito decisivo, utilizzando impropriamente le presunzioni per superare le scritture contabili e i bilanci regolarmente approvati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che il motivo mescolava censure di natura diversa; inoltre, la denuncia di violazione di legge non indicava puntualmente l’errore giuridico né spiegava in che modo la sentenza fosse in contrasto con le norme invocate. Ha anche giudicato la motivazione della CTR congrua e coerente: la decisione si fondava sulla documentazione extracontabile, sulla convenzione tra i soci relativa alla registrazione degli incassi e alla distribuzione degli utili in evasione fiscale e sulle risultanze del processo penale, compresa la conferma della prassi di non fatturare tutti gli introiti e di effettuare pagamenti non contabilizzati. La sentenza della CTR, favorevole al fisco, resta quindi ferma e l’accertamento non viene annullato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia intimata non si era costituita. Decisione assunta il 10 novembre 2016 e depositata il 3 novembre 2016.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973
la c.d. contabilità in nero, della piena utilizzabilità a fini accertativi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c)
La contabilità parallela e la documentazione extracontabile possono essere utilizzate dall’amministrazione finanziaria per fondare l’accertamento.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità
Chi denuncia in cassazione una violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate e argomentare specificamente il contrasto con la decisione impugnata. Una censura che si limiti a elencare norme o manifestare dissenso non soddisfa tale onere; il motivo deve inoltre articolare in modo riconoscibile le diverse doglianze.
Massime di principio
- In un accertamento tributario, documentazione extracontabile attendibile può concorrere a provare ricavi non dichiarati e irregolarità nei pagamenti, anche quando la società abbia tenuto contabilità formale.
- Per contestare efficacemente in cassazione un errore di diritto non basta citare le norme: occorre spiegare quale affermazione della sentenza le contraddica e perché.
- Le censure di violazione di legge e quelle relative ai vizi motivazionali vanno formulate in modo distinto e specifico; la loro commistione può pregiudicare l’ammissibilità o la fondatezza del motivo.
- La cassazione non riesamina liberamente l’accertamento dei fatti quando il giudice di merito ha motivato in modo coerente e completo: il dissenso sulla valutazione delle prove, da solo, non giustifica una nuova decisione.
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