Cassazione Penale, Ordinanza n. 35666/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 23 giugno 2026 della Corte di appello di Napoli, che, in accoglimento del concordato ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. e in riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 10 giugno 2026, aveva riconosciuto la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 648, quarto comma, c.p. e rideterminato per ciascuno la pena in un anno di reclusione ed euro 400 di multa, confermando nel resto la responsabilità per ricettazione. Con l’unico motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: hanno contestato la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni, sostenendo che il fatto fosse al più riconducibile all’incauto acquisto, e hanno denunciato carenze motivazionali sia sull’affermazione di responsabilità sia sulla determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 c.p. La Corte ha rilevato in via preliminare che i ricorsi erano stati presentati personalmente dagli imputati: l’atto recava le loro sottoscrizioni autenticate dal difensore e allegava deleghe al deposito, ma non era sottoscritto da un difensore abilitato e munito di procura speciale per proporre il ricorso. Le questioni di merito non sono state quindi esaminate.
La decisione
La Corte di cassazione, decidendo de plano, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché proposti personalmente dagli imputati, in violazione dei requisiti di rappresentanza tecnica previsti per il ricorso per cassazione. L’autenticazione delle firme da parte del difensore e le deleghe al deposito non sostituiscono la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore né la procura speciale necessaria per proporlo. Non sono state esaminate le doglianze relative alla ricettazione e alla pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno? Il testo dispone il versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, senza specificare espressamente se la somma sia riferita a ciascun ricorrente o complessivamente.
Norme richiamate
A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione;
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione;
Per il ricorso per cassazione è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto all’albo speciale; la presentazione personale della parte determina l’inammissibilità.
art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p.
È stato inoltre chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato
Gli oneri formali previsti dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 c.p.p. si applicano anche in cassazione; la loro inosservanza può comportare l’inammissibilità rilevabile de plano.
È stato inoltre chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato
L’inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano nei casi indicati dalla norma, inclusa l’impugnazione proposta da un difensore non legittimato.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Ne consegue l’inammissibilità dei proposti ricorsi, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La mancanza dei requisiti di legittimazione alla proposizione dell’impugnazione comporta l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Con sentenza del 23 giugno 2026, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nola il 10 giugno 2026, previo riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 400 di multa per entrambi gli imputati, confermando nel resto la pronuncia di responsabilità.
La Corte riferisce che il giudice di appello ha applicato la previsione del quarto comma dell’art. 648 c.p. riconoscendo la particolare tenuità del fatto e rideterminando la pena; la Cassazione non ha riesaminato tale statuizione.
Con sentenza del 23 giugno 2026, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nola il 10 giugno 2026, previo riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 400 di multa per entrambi gli imputati, confermando nel resto la pronuncia di responsabilità.
La sentenza dà atto che la decisione di appello è stata pronunciata accogliendo il concordato previsto dall’art. 599-bis c.p.p.; la questione non è stata oggetto di decisione in cassazione.
I ricorrenti [...] hanno inoltre lamentato la carenza motivazionale della sentenza impugnata sia in ordine all'affermazione di responsabilità sia con riguardo alla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.
Il riferimento all’art. 133 c.p. riguarda la doglianza sulla motivazione della determinazione della pena, non esaminata dalla Corte per l’inammissibilità dei ricorsi.
Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., contestando la sussistenza del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., sostenendo l'assenza della prova della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni e prospettando la riconducibilità del fatto, al più, all'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.;
L’art. 712 c.p. è indicato dai ricorrenti come possibile qualificazione alternativa del fatto; la Corte non ha deciso nel merito tale prospettazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato è inammissibile: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione. L’autenticazione della firma della parte da parte di un legale non attribuisce al difensore la titolarità dell’impugnazione e non sana il difetto.
- La delega al difensore per il deposito dell’atto non equivale alla procura speciale necessaria per proporre il ricorso per cassazione; in mancanza di tale procura non si instaura un valido rapporto processuale nel giudizio di legittimità.
- L’inammissibilità derivante dalla proposizione del ricorso da parte di un difensore non legittimato può essere dichiarata con rito de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- All’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e, quando la causa di inammissibilità è determinata con profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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