Cassazione Penale, Ordinanza n. 35652/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 27 gennaio 2026 della Corte di appello di Catania, che, recependo il concordato in appello con rinuncia ai motivi ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado per delitti in materia di stupefacenti previsti dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Nei motivi originari di appello l’imputato aveva contestato sia la qualificazione giuridica del fatto, chiedendo l’applicazione dell’ipotesi di lieve entità, sia il trattamento sanzionatorio; l’accordo sottoposto alla Corte d’appello riguardava soltanto la pena e comportava la rinuncia agli altri motivi. In cassazione ha dedotto, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., sono deducibili soltanto vizi concernenti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all’accordo. Le censure sulla qualificazione del fatto riguardavano invece un motivo di appello rinunciato e non erano quindi proponibili in cassazione; l’accordo preclude anche doglianze relative a questioni rilevabili d’ufficio, salvo il caso di pena illegale, non dedotto nel caso concreto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, essendo inammissibili, invece, le doglianze relative ai motivi rinunciati ed alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di concordato in appello è circoscritto ai vizi riguardanti la volontà di aderire all’accordo, il consenso del pubblico ministero e la conformità della decisione all’accordo; sono precluse le censure relative ai motivi rinunciati.
L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica, infatti, la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.
In seguito all’accordo sui punti concordati, non possono essere dedotte in cassazione neppure doglianze riguardanti condizioni di proscioglimento rilevabili d’ufficio; resta salva l’eccezione della pena illegale.
Dalla inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nel caso concreto è stata inoltre disposta la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
la Corte di appello di Catania ha preso atto della proposta di c.d. concordato in appello, anche con rinuncia ai motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena inflitta in primo grado al ricorrente in relazione ai delitti previsti dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90.
La disposizione identifica la fattispecie di stupefacenti per la quale era stata inflitta la condanna oggetto di rideterminazione della pena in appello; la Corte di cassazione non ha riesaminato la qualificazione del fatto.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, da qualificare come violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
La disposizione era invocata dal ricorrente per ottenere la qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché riferita a un motivo di appello rinunciato.
art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.
Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
La disposizione consente la trattazione senza formalità del ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ammissibile soltanto per contestare la formazione della volontà di aderire all’accordo, il consenso del pubblico ministero o la difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
- L’accordo sui punti concordati comporta la rinuncia a sottoporre in cassazione le doglianze relative ai motivi di appello rinunciati, comprese quelle concernenti questioni rilevabili d’ufficio; resta salva l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35651/2026 del 08/10/2026
- ordinanza_penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35653/2026 del 08/10/2026
- ordinanza_penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35666/2026 del 08/10/2026
- ordinanza_penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35667/2026 del 08/10/2026
- ordinanza_penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35673/2026 del 08/10/2026
- ordinanza_penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35675/2026 del 08/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →