Cassazione Penale, Ordinanza n. 35675/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 14 aprile 2026 con cui il G.i.p. del Tribunale di Teramo aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati e alla congruità della pena concordata. Il testo non specifica i fatti materiali né il reato contestato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ha rilevato che il ricorrente non aveva dedotto che dal testo della sentenza emergesse in modo evidente una causa di non punibilità; in ogni caso, il vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 è deducibile solo quando tale causa risulti evidente dalla sentenza. Sulla qualificazione giuridica, la censura era generica e non indicava un errore immediatamente e palesemente eccentrico rispetto al capo d’imputazione, come richiesto per impugnare la sentenza di patteggiamento. Sulla pena, la contestazione di mera incongruità non è ammissibile dopo l’accordo, salvo che la pena sia illegale; la Corte ha escluso che ricorressero o fossero stati dedotti i presupposti dell’illegalità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente in ragione dei motivi dedotti e dei profili di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione
Nel patteggiamento, il controllo sulla qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo nei limiti previsti per il ricorso contro tale sentenza e quando l’erroneità emerga con immediatezza e in modo palese dal confronto con il capo d’imputazione.
in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione
La deduzione in cassazione dell’erronea qualificazione del fatto nella sentenza di patteggiamento è circoscritta ai casi in cui essa risulti immediatamente e palesemente eccentrica rispetto alla contestazione; non è sufficiente denunciare errori valutativi non evidenti dal capo d’imputazione.
la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. può essere censurata per vizio di motivazione soltanto quando la causa di non punibilità risulti evidente dal testo della sentenza impugnata.
in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione soltanto per le ipotesi di violazione di legge tassativamente ammesse; la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento non è ammissibile se proposta al di fuori di tali limiti.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione
La disposizione, introducendo il limite d’impugnazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., consente la deduzione dell’erronea qualificazione giuridica solo quando l’evidente eccentricità rispetto all’imputazione sia immediatamente riconoscibile.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, la deduzione in cassazione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può risolversi in una censura generica: il vizio di motivazione è scrutinabile soltanto se dal testo della sentenza emerge in modo evidente una causa di non punibilità.
- L’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta nella sentenza di patteggiamento è deducibile in cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione; non sono sufficienti contestazioni generiche o valutazioni giuridiche non evidenti dalla contestazione.
- Chi ha concordato la pena non può ricorrere per cassazione per contestarne la mera congruità. La censura è ammissibile soltanto in presenza di pena illegale, ossia non prevista dall’ordinamento o eccedente, per specie o quantità, i limiti legali; l’errore di calcolo rileva solo se macroscopico.
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