Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35653/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con procedura semplificata e de plano, perché il motivo dedotto non è consentito contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l’impugnabilità alle tassative ipotesi di violazione di legge ivi previste. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato, nato in Marocco il 24 ottobre 1987, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Bolzano del 27 maggio 2026, pronunciata ai sensi dell’applicazione della pena su richiesta delle parti. Con un unico motivo ha dedotto la mancanza di motivazione della sentenza. La Corte ha rilevato che il vizio di motivazione, peraltro formulato genericamente, non rientra tra i motivi di ricorso ammessi contro tale tipologia di sentenza.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata

    La disposizione consente la declaratoria d’inammissibilità con procedura semplificata e senza formalità quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti rispetto alla sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile soltanto per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dalla disposizione; il vizio di motivazione non rientra tra esse.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere impugnata soltanto per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la deduzione di un vizio di motivazione non costituisce motivo consentito.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto per un motivo non ammesso in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, la Corte può dichiararlo inammissibile con la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.