Cassazione Penale, Ordinanza n. 35653/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con procedura semplificata e de plano, perché il motivo dedotto non è consentito contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l’impugnabilità alle tassative ipotesi di violazione di legge ivi previste. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato, nato in Marocco il 24 ottobre 1987, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Bolzano del 27 maggio 2026, pronunciata ai sensi dell’applicazione della pena su richiesta delle parti. Con un unico motivo ha dedotto la mancanza di motivazione della sentenza. La Corte ha rilevato che il vizio di motivazione, peraltro formulato genericamente, non rientra tra i motivi di ricorso ammessi contro tale tipologia di sentenza.
Norme richiamate
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata
La disposizione consente la declaratoria d’inammissibilità con procedura semplificata e senza formalità quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti rispetto alla sentenza impugnata.
l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile soltanto per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dalla disposizione; il vizio di motivazione non rientra tra esse.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere impugnata soltanto per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la deduzione di un vizio di motivazione non costituisce motivo consentito.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto per un motivo non ammesso in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, la Corte può dichiararlo inammissibile con la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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