Cassazione Penale, Ordinanza n. 35667/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 22 dicembre 2025, aveva condannato l’imputato. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 giugno 2026, ha accolto il concordato formulato ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., riducendo la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado e dichiarando inammissibili i restanti motivi di appello in conseguenza della rinuncia connessa all’accordo. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’imputato ha denunciato vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà: ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe recepito le argomentazioni del primo giudice, sintetizzato arbitrariamente i motivi di appello e fondato la decisione su valutazioni soggettive e circostanze non verificabili, smentite dagli atti e prive di riscontri oggettivi. Ha inoltre lamentato carenza di motivazione sulla pena applicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con decisione de plano. Ha rilevato che contro una sentenza emessa a seguito del concordato in appello sono deducibili soltanto vizi relativi alla corrispondenza tra sentenza e volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia o all’applicazione di una pena illegale. Le censure sulla motivazione della decisione e sulla valutazione dei motivi di appello non rientrano tra quelle deducibili, poiché l’imputato aveva rinunciato ai motivi di appello oggetto dell’accordo. È stata dichiarata inammissibile anche la doglianza sulla congruità della pena: era formulata genericamente, riguardava un aspetto concordato dalle parti e non prospettava né consentiva di ravvisare una pena illegale, essendo la sanzione conforme al paradigma normativo. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in considerazione dei profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità.
Norme richiamate
Le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa a seguito del concordato in appello è circoscritto ai vizi concernenti il consenso e la volontà delle parti, la conformità della pronuncia all’accordo e l’eventuale illegalità della pena; non consente di riproporre censure ordinarie sulla motivazione.
In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Quando, con il concordato in appello, l’imputato rinuncia ai motivi di gravame, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati.
Inammissibilità dichiarabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano mediante ordinanza ai sensi della disposizione.
Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro una sentenza emessa a seguito del concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto i vizi relativi alla volontà di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all’accordo e all’applicazione di una pena illegale; non sono deducibili censure ordinarie sulla motivazione.
- La pena concordata è censurabile in cassazione se illegale, ossia non conforme al paradigma normativo; la mera contestazione della sua congruità, per di più generica e riferita a un aspetto oggetto dell’accordo, non è sufficiente.
- Quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello nell’ambito del concordato, la cognizione del giudice di secondo grado è limitata ai motivi non rinunciati e non sussiste l’obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
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