Cassazione Penale, Ordinanza n. 35651/2026 del 08/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 28 aprile 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, che, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di cinque anni di reclusione e 15.407 euro di multa per i delitti previsti dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto la mancanza assoluta di motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandolo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p. Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento il motivo dedotto non rientrava tra quelli tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: non erano state prospettate questioni sul consenso, sulla correlazione tra richiesta e sentenza o sull'illegalità della pena. Inoltre, la doglianza sulla motivazione relativa all'art. 129 c.p.p. era formulata in modo generico e non considerava il riferimento del giudice all'evidenza degli elementi di prova e alla confessione dell'imputato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la sua colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
La ragione di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso propone motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile soltanto per i motivi previsti dalla disposizione; una censura sulla motivazione relativa all'art. 129 c.p.p. non è ammessa se estranea a tali motivi.
La mancanza di motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è, anch'essa, inammissibile perché non prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ed essendo comunque stata dedotta in modo del tutto generico (senza nemmeno considerare il riferimento operato dal giudice circa l'evidenza degli elementi di prova e la confessione resa dall'imputato).
La censura relativa all'omessa verifica di cause di proscioglimento non consente il ricorso per cassazione contro il patteggiamento se non rientra nei motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la doglianza deve comunque essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza.
Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
Il ricorso inammissibile può essere trattato senza formalità secondo la procedura prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha inoltre disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella causa d'inammissibilità.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, provvedendo su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti del ricorrente — accusato dei delitti previsti dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 — la pena di anni cinque di reclusione ed euro 15.407 di multa.
La disposizione individua il rito di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti; nel caso deciso, la sentenza di patteggiamento ha applicato cinque anni di reclusione e 15.407 euro di multa.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, provvedendo su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti del ricorrente — accusato dei delitti previsti dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 — la pena di anni cinque di reclusione ed euro 15.407 di multa.
La disposizione è indicata quale norma incriminatrice dei delitti per i quali è stata applicata la pena concordata; la sentenza non esamina ulteriormente la configurabilità dei reati.
Massime di principio
- Contro una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è circoscritto ai motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; una censura relativa alla motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile se non rientra tra quelli ammessi.
- La censura di mancanza di motivazione deve essere specifica e confrontarsi con gli elementi motivazionali effettivamente richiamati nella sentenza; è generica quella che trascura il riferimento del giudice all'evidenza degli elementi di prova e alla confessione dell'imputato.
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