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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35673/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato, condannato dal Tribunale di Parma il 07/03/2022 per truffa aggravata e con condanna confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 22/01/2026, depositata il 27/02/2026, ha presentato ricorso per cassazione tramite un difensore che aveva revocato. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la difesa ha denunciato violazione o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’appello non avesse valutato criticamente e analiticamente le prove a carico. Dagli atti risultava che l’11/11/2025, mentre era detenuto nella Casa circondariale di Trani, l’imputato aveva nominato altri due difensori di fiducia e revocato il precedente; la dichiarazione era stata trasmessa alla Corte d’appello il 19/11/2025. Il precedente difensore ha proposto il ricorso il 06/06/2026, senza che risultasse una nuova nomina in suo favore.

La decisione

La Corte di cassazione, in camera di consiglio con trattazione de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto da un difensore privo di legittimazione: la revoca era efficace prima della sentenza d’appello e il difensore non era stato nominato per proporre ricorso per cassazione né aveva assistito l’imputato nell’ultimo giudizio. La Corte ha precisato che la nomina per il ricorso è un atto formale, non desumibile dalla precedente nomina revocata o dal fatto stesso di avere presentato il ricorso. Il motivo relativo alla valutazione delle prove non è stato esaminato nel merito. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da un difensore privo di legittimazione.

    Il ricorso è inammissibile quando è proposto da un difensore privo della legittimazione a impugnare.

  • art. 123 c.p.p.

    Dagli atti risulta che l’11/11/2025 Oliva, detenuto nella Casa circondariale di Trani, con dichiarazione ricevuta dal Direttore dell’istituto ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. e trasmessa alla Corte di appello di Bologna il 19/11/2025, ha nominato difensori di fiducia gli avvocati Luigi Fabrizio Izzinosa ed Erica Pranno ed ha revocato la nomina dell’avv. Massimiliano Scavo.

    La dichiarazione del detenuto ricevuta dal direttore dell’istituto e trasmessa all’autorità giudiziaria documentava la nomina dei nuovi difensori e la revoca del precedente.

  • art. 96, comma 1, c.p.p.

    La revoca era dunque pienamente efficace ben prima della pronuncia della sentenza di appello, tanto più ove si consideri che essa è stata contestuale alla nomina di due difensori di fiducia, cioè del numero massimo consentito dall’art. 96, comma 1, cod. proc. pen.

    La nomina contestuale di due difensori di fiducia, numero massimo consentito, è coerente con l’efficacia della revoca del precedente difensore.

  • art. 571, comma 3, c.p.p.

    L’art. 571, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce il potere di impugnare al difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero a quello nominato a tal fine.

    Il potere di impugnare spetta al difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento o al difensore appositamente nominato.

  • art. 613, comma 2, c.p.p.

    L’art. 613, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce, a sua volta, che davanti a questa Corte il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente e che, in mancanza di nomina, è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio.

    Davanti alla Corte di cassazione la legittimazione del difensore deriva dalla nomina per la proposizione del ricorso o successiva; in assenza di tale nomina, spetta al difensore che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Va, dunque, rilevato che il difetto di legittimazione rientra tra le cause di inammissibilità che, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., sono dichiarate senza formalità di procedura.

    Il difetto di legittimazione del ricorrente rientra tra le cause di inammissibilità dichiarabili senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione, il difensore deve essere legittimato al momento del deposito del provvedimento oppure essere stato nominato a tal fine; davanti alla Cassazione, in mancanza di una nomina specifica, è legittimato il difensore che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio.
  • La nomina del difensore per la proposizione del ricorso per cassazione è un atto formale e non può essere desunta da comportamenti concludenti, dalla precedente nomina ormai revocata o dal fatto stesso che il difensore abbia depositato il ricorso.
  • Il ricorso per cassazione proposto da un difensore privo di legittimazione è inammissibile e il relativo difetto può essere dichiarato senza formalità di procedura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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