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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04488/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, lamentando: (1) vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ex art. 474 c.p., sostenendo che i giudici di merito non avessero considerato la grossolanità della contraffazione e che, per tale ragione, il fatto dovesse ritenersi reato impossibile; (2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla persona e avesse comunque errato nel giudizio di diniego. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e anche privo di specificità, perché riproduceva censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con motivazione congrua; ha ritenuto il secondo motivo parimenti manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato sul diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi e alla presenza di precedenti penali specifici.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il primo perché già affrontato con motivazione congrua dalla Corte territoriale e comunque carente di specificità; il secondo perché il diniego delle attenuanti generiche risultava adeguatamente giustificato dall'assenza di elementi positivi e dalla presenza di precedenti penali specifici.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    È richiamato quale norma incriminatrice del fatto contestato; la Corte ribadisce che la censura sulla grossolanità della contraffazione non scalfisce il giudizio di responsabilità quando la motivazione di merito sia congrua e conforme ai principi consolidati.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura per vizio di motivazione è inammissibile o comunque infondata quando si limita a riproporre questioni già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e coerente.
  • In tema di reati di contraffazione o introduzione/commercio di prodotti con segni falsi, la deduzione della grossolanità della falsificazione non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità se il giudice di merito ha motivato in modo adeguato sulla riconoscibilità della contraffazione secondo i principi giurisprudenziali consolidati.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto da motivazione sintetica ma puntuale quando il giudice valorizza l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali specifici dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale

Testo integrale

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