Cassazione Civile, Ordinanza n. 33966/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta da un difensore contro il diniego di liquidazione dei compensi per l'attività svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di appello relativo alla separazione personale. La Corte d'appello, in accoglimento dell'opposizione, aveva liquidato i compensi al difensore ma aveva compensato le spese del giudizio di opposizione, richiamando la peculiarità della vicenda e l'errore della parte che aveva reso necessario il procedimento. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione dell'art. 84 d.P.R. 115/2002 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo stata la ricorrente totalmente vittoriosa, non potevano essere compensate le spese; si contestava dunque la legittimità della compensazione disposta nonostante l'accoglimento dell'opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il giudice di merito può compensare le spese anche in assenza di reciproca soccombenza quando ricorrano ragioni di gravità ed eccezionalità, da motivare specificamente. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva sostanzialmente individuato una ragione eccezionale nella mancata tempestiva produzione della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, circostanza che aveva reso necessaria l'attivazione del giudizio di opposizione. È stata inoltre disposta la statuizione sul raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché il Ministero non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Individua il vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; il sindacato della Corte è limitato al controllo della corretta applicazione dei principi di diritto sulla regolazione delle spese.
Norma evocata dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Richiama il principio di soccombenza nella regolazione delle spese di lite.
Consente la compensazione totale o parziale delle spese nei casi previsti; la Corte ribadisce che, nella formulazione applicabile ratione temporis e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione è ammessa anche per gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate, purché specificamente motivate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, quando ne ricorrano i presupposti processuali.
d.l. 12 settembre 2014, n. 132
Ha modificato l'art. 92, comma 2, c.p.c. restringendo i presupposti della compensazione delle spese.
Legge di conversione del d.l. n. 132/2014, applicabile ratione temporis alla disciplina delle spese.
sentenza Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consente al giudice di compensare le spese anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre quelle tipizzate.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite non è preclusa dalla sola circostanza che una parte sia totalmente vittoriosa, quando il giudice di merito ravvisi e motivi specifiche ragioni di gravità ed eccezionalità idonee a derogare al principio di soccombenza.
- Dopo la riforma del 2014 e alla luce della Corte costituzionale n. 77/2018, l'art. 92 c.p.c. consente la compensazione anche in presenza di ragioni analoghe, per gravità ed eccezionalità, a quelle espressamente tipizzate, purché la motivazione sia concreta e riferita alla specifica controversia.
- Le ragioni giustificative della compensazione non possono essere desunte in astratto dalla natura del procedimento o dell'impugnazione, ma devono poggiare su circostanze peculiari del caso concreto specificamente indicate dal giudice.
- Nel controllo di legittimità sulla regolazione delle spese, la Corte di cassazione verifica la correttezza giuridica del criterio applicato, senza sostituirsi al giudice di merito nella valutazione discrezionale delle ragioni che giustificano la compensazione.
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