Cassazione Penale, Sentenza n. 26412/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzi interessati)
La controversia
Tre soggetti qualificati come terzi interessati hanno impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la loro istanza di revocazione, proposta ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, della confisca di prevenzione su alcuni immobili e sulle quote di partecipazione sociali riferite a una società poi subentrata in un'altra. La confisca era stata disposta perché i beni erano stati ritenuti nella disponibilità del proposto e acquistati nel periodo in cui questi era socialmente pericoloso. I ricorrenti hanno dedotto l'esistenza di prove nuove: le dichiarazioni rese in indagini difensive da un avvocato che avrebbe redatto un atto di citazione del 2010 relativo a una pretesa donazione paterna alla figlia, le dichiarazioni di un'altra persona informata sui fatti e alcuni estratti di conto corrente acquisiti solo in sede di revocazione; hanno inoltre prodotto documentazione relativa a una procedura esecutiva immobiliare che, a loro dire, confermava la riferita origine lecita delle somme impiegate. Con il primo motivo hanno censurato la ritenuta mancanza di novità della prova, sostenendo che la prova si fosse formata solo dopo il giudicato di prevenzione e che la precedente mera deduzione dell'istanza istruttoria non equivalga a conoscenza della prova stessa. Con il secondo motivo hanno contestato la dichiarazione di intempestività dell'istanza, sostenendo che il termine semestrale dovesse decorrere dalla scoperta effettiva delle prove e che la revocazione potesse essere integrata con prove sopravvenute. Con il terzo motivo hanno lamentato l'erroneo giudizio di non decisività delle prove nuove e la motivazione apparente o mancante, in particolare quanto agli estratti conto, alla documentazione dell'asta immobiliare e alle dichiarazioni del testimone sentito in indagini difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la deposizione dell'avvocato indicato dai ricorrenti non integra prova nuova ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, perché la sua esistenza e il suo possibile contenuto erano già noti e la relativa istanza istruttoria era stata già proposta nel procedimento di prevenzione; non rileva che la prova non sia stata ammessa, poiché la novità richiede la sopravvenienza o la scoperta incolpevole di elementi non dedotti tempestivamente, non la mera mancata ammissione di un mezzo di prova già conosciuto. La Corte ha invece accolto in parte il secondo e terzo motivo limitatamente alle quote della società Antony RE s.r.l.: ha rilevato che la Corte di appello non aveva adeguatamente motivato sulla natura di prova nuova degli estratti conto acquisiti solo in sede di revocazione e non aveva esaminato in modo specifico la deduzione secondo cui tali documenti dimostrerebbero che il capitale della precedente società Antonao s.r.l. proveniva da bonifici del padre dei terzi interessati, poi confluiti nella Antony RE s.r.l. Per il resto, ha ritenuto congrua e non decisiva la valutazione di inidoneità delle altre prove, in particolare della documentazione sull'asta immobiliare relativa a un immobile diverso da quello confiscato e delle dichiarazioni ulteriori. Ne è derivato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla confisca delle quote sociali della Antony RE s.r.l., con rigetto dei ricorsi nel resto.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011
comma 1, lett. a); comma 3
La revocazione della confisca di prevenzione è ammessa solo in presenza di prove nuove, ossia sopravvenute o preesistenti ma scoperte incolpevolmente dopo il giudicato; il termine per proporla decorre dalla scoperta della prova nuova e non può essere aggirato mediante la mera riproposizione di prove già dedotte e non ammesse nel procedimento di prevenzione.
Richiamato in comparazione per evidenziare la diversità tra revisione della condanna e revocazione della confisca di prevenzione, con disciplina più rigorosa per quest'ultima.
Richiamato nel racconto difensivo per spiegare il diniego bancario di accesso agli estratti conto oltre il termine decennale di conservazione.
Massime di principio
- In materia di revocazione della confisca di prevenzione, la "prova nuova" non coincide con un semplice mezzo di prova già conosciuto e dedotto nel giudizio di prevenzione: occorre che l'elemento probatorio sia sopravvenuto oppure che, pur preesistente, sia stato scoperto solo successivamente senza colpa dell'interessato.
- La mancata ammissione di un mezzo di prova nel giudizio di prevenzione non ne trasforma il contenuto in prova nuova; diversamente, si consentirebbe una surrettizia riapertura del giudicato ogni volta che una prova rilevante fosse stata solo richiesta e non accolta.
- La disciplina della revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 è più rigorosa di quella della revisione ex art. 630 c.p.p., perché mira ad assicurare una stabilità rafforzata al giudicato di prevenzione e prevede un termine breve per l'iniziativa dell'interessato.
- La prova è decisiva solo se è idonea, in concreto, a scardinare il ragionamento probatorio posto a base della confisca; non basta una generica attitudine confermativa di una diversa ricostruzione fattuale se questa resta priva di adeguati riscontri contabili o documentali.
- Quando il provvedimento impugnato omette di confrontarsi con una specifica allegazione probatoria nuova, specie se acquisita solo nel giudizio di revocazione, il difetto di motivazione può imporre l'annullamento con rinvio limitatamente al segmento patrimoniale interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26240/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26241/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26242/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26243/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26245/2026 del 14/07/2026
- Sentenza penale · 14 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26246/2026 del 14/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →