Cassazione Civile, Ordinanza n. 07567/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti per il pagamento di una somma dovuta quale fideiussore di una società debitrice principale. L’opposizione era stata respinta in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione il soccombente ha dedotto la nullità della sentenza per vizio motivazionale e per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato le critiche mosse dal consulente tecnico di parte alla consulenza grafica d’ufficio. In particolare, ha contestato che la documentazione di comparazione utilizzata fosse certa e riferibile a lui e ha affermato che le conclusioni del c.t.u. denotassero pregiudizio nei suoi confronti. Ha inoltre sollevato una eccezione preliminare sulla legittimazione della controparte a resistere in giudizio in ragione delle vicende di cessione del credito, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura motivazionale perché la Corte d’appello aveva richiamato e fatto proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, spiegando che le firme presentavano tratti caratteristici riconducibili al ricorrente, che il materiale comparativo era ampio e articolato e che il consulente aveva utilizzato solo firme e saggi grafici pacificamente attribuibili al medesimo. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva spiegato in modo concreto perché tale motivazione fosse insufficiente, limitandosi a doglianze astratte. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La censura di nullità per difetto di motivazione è stata ritenuta infondata perché la motivazione della sentenza d’appello, fondata sull’adesione alla consulenza tecnica d’ufficio e sul richiamo delle sue conclusioni, è stata considerata sufficiente.
Il vizio motivazionale può configurarsi quando il giudice non spiega in modo puntuale e dettagliato le ragioni dell’adesione a una conclusione tecnica in presenza di critiche specifiche e circostanziate; nel caso concreto, tale carenza non è stata ravvisata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, la motivazione può essere ritenuta sufficiente anche per relationem, se il richiamo consente di ricostruire il percorso logico della decisione.
- Se alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio sono mosse critiche specifiche e circostanziate, il giudice deve darvi risposta puntuale; tuttavia, la censura in cassazione non può restare generica o astratta.
- Chi deduce il vizio di motivazione deve indicare in modo concreto perché le argomentazioni della sentenza non sarebbero idonee a sorreggere la decisione, non essendo sufficiente allegare un preteso pregiudizio del consulente o contestazioni indimostrate.
- In presenza di cessione del credito, l’eccezione sulla legittimazione della parte che resiste in giudizio può essere disattesa se nel controricorso è fornita un’articolata ricostruzione documentale delle vicende traslative.
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