Cassazione Civile, Ordinanza n. 00282/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contraffattore)
La controversia
Una società titolare di un marchio anteriore aveva chiesto in via cautelare, ai sensi degli artt. 126 e 129-131 c.p.i. e dell'art. 700 c.p.c., l'inibitoria della commercializzazione, pubblicizzazione e di qualsiasi uso di marchi asseritamente in capo alla controparte, oltre alla fissazione di una penale per ogni violazione e alla pubblicazione dell'ordinanza su quotidiano nazionale. Il Tribunale aveva dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la controparte aveva rimosso il marchio dal proprio sito e che non vi erano prove di un persistente utilizzo del segno o di un pericolo concreto di nuovo uso illecito. Il reclamo contro tale ordinanza era stato rigettato per insussistenza del periculum in mora. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha censurato l'ordinanza del Tribunale di Bolzano, ma la Corte ha rilevato d'ufficio la non ricorribilità per cassazione dei provvedimenti cautelari anticipatori ex art. 700 c.p.c., anche quando il provvedimento neghi la tutela richiesta e anche con riferimento al capo sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che i provvedimenti urgenti anticipatori emessi ante causam ex art. 700 c.p.c. non sono ricorribili per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., perché privi di stabilità e inidonei al giudicato; lo stesso vale per le ordinanze di rigetto e per le statuizioni sulle spese del procedimento cautelare. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. È stata invece respinta la domanda della controricorrente di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., perché il ricorso è stato ritenuto una critica argomentata, seppur infondata, e non un abuso del processo.
Norme richiamate
richiamati come base della domanda cautelare di inibitoria e tutela del marchio
indicato come fondamento del provvedimento cautelare ante causam richiesto e, indirettamente, della non ricorribilità per cassazione del relativo provvedimento
art. 111 Cost.
escluso come fondamento del ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari privi di stabilità e inidonei al giudicato
la domanda di condanna per პასუხისმგabilità processuale aggravata è stata respinta perché il ricorso non integra abuso del processo
richiamato per il deposito delle memorie
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, t.u. spese di giustizia
richiamato come parametro del contributo unificato oggetto di ulteriore versamento
Massime di principio
- I provvedimenti cautelari urgenti anticipatori emessi ante causam ex art. 700 c.p.c. non sono impugnabili con ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., perché hanno natura provvisoria e non sono idonei al giudicato.
- Il divieto di ricorso per cassazione riguarda anche l'ordinanza che respinge la tutela cautelare richiesta, poiché essa condivide i medesimi caratteri di provvisorietà e carenza di stabilità del provvedimento di accoglimento.
- La non ricorribilità per cassazione dei provvedimenti cautelari si estende anche alle statuizioni sulle spese del procedimento, che possono essere contestate solo nel giudizio di merito o nelle sedi esecutive/oppositive pertinenti.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. non è configurabile quando l'impugnazione, pur infondata, esprima una critica argomentata e non un uso abusivo o pretestuoso dello strumento processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00158/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00159/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00160/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00161/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00175/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00176/2025 del 07/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →