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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28781/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Milano in relazione al reato di detenzione/cessione di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione con riferimento alla pena applicata, ma non ha prospettato alcun profilo di illegalità della pena, che sarebbe stato l'unico vizio deducibile nel perimetro dei motivi consentiti contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso trattabile de plano e lo ha dichiarato inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; in particolare, il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione sulla pena senza dedurre l'illegalità della stessa. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della sentenza di applicazione della pena oggetto di ricorso; il testo non consente di specificare oltre il titolo del reato.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando ricorre una causa di inammissibilità che emerge ictu oculi.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    delimita tassativamente i motivi deducibili in cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena; non è deducibile un generico vizio di motivazione sulla pena se non si allega l'illegalità della stessa.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, i motivi deducibili sono quelli espressamente previsti dalla disciplina speciale: è inammissibile la censura che si limiti a contestare la motivazione sulla pena senza denunciare un vizio di legalità.
  • La doglianza sulla pena applicata è scrutinabile solo se viene prospettato un profilo di illegalità della pena; il mero dissenso sulla sua quantificazione o sulla motivazione non integra un motivo consentito.
  • Quando l'inammissibilità dell'impugnazione emerge chiaramente dagli atti, la Corte può definirla de plano.
  • All'inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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