Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1126/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. n. 6728/2026 del 16.01.2026, successivamente notificato in data 30.01.2026, adottato dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia del Comune di Giugliano in Campania, avente ad oggetto il diniego definitivo dell'istanza di condono edilizio ex L. 724/1994, pratica n. 4675/1995 presentata il 06.02.1995; b) dell'ordinanza dirigenziale n. 393/2025 del 22.12.2025, successivamente notificata in data 30.01.2026, avente ad oggetto la demolizione delle opere realizzate alla via Vicinale Festinese n. 100/B;

Giustizia amministrativa202602035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell’istanza di condono edilizio relativa a un’abusiva edificazione e ordinanza di demolizione delle opere realizzate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego definitivo dell’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della l. 724/1994 e il conseguente ordine di demolizione, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che, durante la procedura di condono relativa all’originaria edificazione abusiva, lo stato dei luoghi sarebbe stato modificato mediante la creazione di nuovi volumi, nuove superfici e una piscina esterna. Le opere ricadono inoltre in una zona sottoposta a vincolo di rispetto stradale e con destinazione agricola E2. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione per difetto del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto rilevanti le ragioni poste dall’Amministrazione a fondamento del diniego, e segnatamente la modifica dello stato dei luoghi durante la procedura di condono con realizzazione di ulteriori volumi, superfici e di una piscina esterna. Ha inoltre considerato la sottoposizione dell’area a vincolo di rispetto stradale e la destinazione agricola E2. In tale contesto, l’ordine di ripristino è stato qualificato come provvedimento di natura necessitata. L’ordinanza precisa, tuttavia, che spetta all’Amministrazione valutare l’eventuale riconducibilità degli abusi alla fattispecie di cui all’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 e adottare, se del caso, le conseguenti determinazioni. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti per euro 500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • l. 724/1994

    La domanda di condono edilizio è stata presentata ai sensi della disciplina sul condono richiamata dalla legge.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Il TAR ha rimesso all’Amministrazione la valutazione dell’eventuale riconducibilità degli abusi alla fattispecie prevista dalla norma, con eventuali conseguenti determinazioni.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo, verificando il fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego di condono edilizio può essere negata quando, allo stato della cognizione sommaria, risultino plausibili le ragioni amministrative fondate sulla realizzazione di ulteriori opere e sulla modifica dello stato dei luoghi durante la procedura di condono.
  • La realizzazione, durante una procedura di condono, di nuovi volumi, nuove superfici o ulteriori opere rispetto all’edificazione originariamente abusiva può incidere negativamente sulla valutazione cautelare della legittimità del diniego relativo all’originaria domanda.
  • In presenza di opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo di rispetto stradale e con destinazione agricola, l’ordine di ripristino può essere qualificato come provvedimento necessitato, non subordinato a una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico alla demolizione.
  • La valutazione dell’eventuale riconducibilità degli abusi alla fattispecie prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 spetta all’Amministrazione competente, che deve adottare le conseguenti determinazioni.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.