Cassazione Penale, Sentenza n. 6304/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato per mancanza di mandato specifico ad impugnare e di dichiarazione/elezione di domicilio, nel contesto di un giudizio celebrato in sua assenza. In cassazione si denunciava la nullità dell'ordinanza ex art. 606 lett. b) c.p.p. e si deduceva la violazione dell'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. (novellato dal d.lgs. n.150/2022), nonché di norme processuali e della legge n.87/1953; il ricorrente sosteneva che i nuovi oneri sono irragionevoli, gravosi e lesivi del diritto di difesa (anche sotto il profilo costituzionale, con richiamo agli artt. 24, 1 e 2 Cost.). Si chiedeva altresì la rimessione alle Sezioni Unite e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite per mancanza di contrasto giurisprudenziale e ha respinto, per manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1 quater, c.p.p. La Corte ha ritenuto che la novella normativa (d.lgs. n.150/2022, attuazione della legge di delega n.134/2021) rientri nella sfera discrezionale del legislatore e realizzi un equilibrato contemperamento tra il diritto di difesa e l'esigenza di efficienza e ragionevole durata del processo, nonché la necessità di assicurare che l'imputato giudicato in assenza abbia effettiva contezza dell'impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1 quater (e comma 1 ter)
La norma novellata impone, per le impugnazioni avverso sentenze pronunciate in assenza dell'imputato, l'obbligo a pena di inammissibilità del deposito con l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio e del mandato specifico. La Corte ha ritenuto la disposizione conforme al quadro delegato e costituzionalmente compatibile perché mira a garantire la conoscenza dell'impugnazione da parte dell'imputato e a evitare giudizi d'appello inutili.
Decreto legislativo che ha introdotto la modifica all'art. 581 c.p.p.; la Corte ha collegato la norma alla legge di delega n.134/2021 e ne ha ritenuto legittimo l'ambito di operatività volto all'efficienza del processo penale.
legge 27 settembre 2021, n.134 (delega)
Fonte di delega che autorizza il Governo ad intervenire per l'efficienza del processo penale; la Corte ha richiamato la lettera della delega quale fondamento della disciplina introdotta.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre la nullità dell'ordinanza. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e dunque il motivo inammissibile.
art. 23 L. n.87/1953, art. 99 c.p.p., art. 571 comma 3 c.p.p., art. 37 disp. att. c.p.p.
Norme e riferimenti invocati dal ricorrente per sostenere la legittimazione del difensore al deposito impugnatorio. La Corte ha ritenuto che l'interpretazione prospettata non escluda gli oneri introdotti dalla novella e che il legislatore possa richiedere il mandato specifico e la dichiarazione/elezione di domicilio per i casi di giudizio in assenza.
artt. 420 bis, 554 bis comma 2, 484 comma 2 bis c.p.p.
Dispositivi che presidiano la conoscenza del processo da parte dell'imputato assente. La Corte li ha richiamati come parte del quadro di garanzie che giustificano le modifiche procedurali.
art. 604 comma 5 bis e art. 623 lett. b) bis c.p.p.
Strumenti di controllo sugli effetti della procedura d'impugnazione e sulle garanzie in caso di processo in absentia; la Corte li ha citati come elementi che assicurano la tutela convenzionale e la correttezza del procedimento.
Cost., artt. 24, 27, 111, 117
Gli artt. costituzionali richiamati (diritto di difesa, garanzie del processo, ragionevole durata) sono stati valorizzati dalla Corte per affermare che il diritto di difesa richiede contemperamento con altre esigenze (efficienza, durata ragionevole) e che le limitazioni formali introdotte sono ragionevoli e non lesive del nucleo essenziale dei diritti costituzionali.
Massime di principio
- Nei casi di processo celebrato in assenza dell'imputato, le impugnazioni possono essere dichiarate inammissibili se non sono corredate del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio: tali oneri sono finalizzati a garantire che l'imputato abbia effettiva contezza dell'impugnazione.
- La novellazione normativa (d.lgs. n.150/2022 in attuazione della legge di delega) rientra nella discrezionalità del legislatore quando mira a bilanciare il diritto di difesa con l'esigenza di efficienza e ragionevole durata del processo; una limitazione formale non è automaticamente incostituzionale se rispetta il criterio della ragionevolezza.
- Per contestare la costituzionalità di una norma processuale è necessario fornire argomentazioni concrete e circostanziate; eccezioni generiche di pregiudizio al diritto di difesa sono spesso ritenute manifestamente infondate.
- Il difensore deve prestare attenzione ai nuovi oneri formali: senza mandato specifico e dichiarazione/elezione di domicilio, l'impugnazione può essere inammissibile, soprattutto quando il cliente è stato giudicato in assenza.
- Le garanzie procedurali previste per l'assenza dell'imputato (notifiche, informazioni) e i rimedi previsti nella legge costituiscono fattori che il giudice valuta nel bilanciamento tra tutela dei diritti e contrasto agli abusi processuali.
- Se si ritiene che un onere procedurale leda diritti fondamentali, la via corretta è proporre ricorso con argomentazioni specifiche e, se del caso, sollevare la questione di legittimità costituzionale con chiari profili di incostituzionalità e non con censure di principio generiche.
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