Cassazione Penale, Sentenza n. 47579/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Ciranno per il reato di associazione ex art. 74 T.U. Stup., con tre censure principali: (1) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. per mancata retrodatazione dei termini di custodia cautelare e per uso delle medesime intercettazioni già valutate nell'operazione "Reset" (associazione mafiosa) che avrebbero dovuto far decorrere dalla prima ordinanza i termini della successiva misura; (2) nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione degli elementi di fatto; (3) vizio di motivazione nella valutazione delle intercettazioni e insufficienza degli indizi relativi alla partecipazione di Ciranno all'associazione dedita al traffico di stupefacenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (retrodatazione) e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, rinviando il giudizio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame specifico su tale punto. I giudici hanno rilevato che la difesa aveva adempiuto all'onere di allegazione dimostrando la sostanziale identità del materiale intercettativo già valutato nella prima ordinanza, e che il Tribunale del riesame non aveva adeguatamente spiegato le concrete novità e il peso probatorio delle nuove informative e delle dichiarazioni di collaboratori rispetto al materiale già disponibile. I restanti motivi (nullità per mancata autonoma valutazione e nuova valutazione delle intercettazioni) sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame e l'ordinanza genetica avessero fornito una motivazione autonoma e che la valutazione degli indizi sia rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 74 T.U. Stup.
Norma sostanziale contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la Corte richiama che tale accusa è tra le imputazioni oggetto delle ordinanze.
Riferimento alla precedente ordinanza (operazione "Reset") che aveva contestato l'associazione mafiosa; rilevanza ai fini del confronto probatorio tra le ordinanze.
Disposizione sulla retrodatazione dei termini di custodia cautelare in caso di "contestazione a catena"; la Corte precisa i limiti applicativi e richiede che gli elementi giustificativi della seconda misura fossero già desumibili dagli atti della prima o che sussista connessione qualificata.
art. 12, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Richiamato per definire i casi di connessione rilevante (concorso formale, reato continuato, nesso teleologico) che giustificano la retrodatazione.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze cautelari; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, in particolare il divieto di riesaminare il compendio indiziario di merito.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U. n. 23166/2020; Sez. U. n. 45246/2012; Sez. U. n. 9/1997 e altre richiamate)
Principi richiamati in materia di retrodatazione, non frazionabilità dei termini, onere di allegazione della difesa e limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi.
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, c.p.p. opera solo se gli elementi giustificativi della seconda misura erano già desumibili dagli atti della prima ordinanza oppure se sussiste una connessione qualificata tra i reati (concorso formale, reato continuato, nesso teleologico).
- Quando la difesa sostiene che la stessa prova (es. medesime intercettazioni) è stata usata per più ordinanze, grava sulla difesa l'onere di allegare concretamente tale identità probatoria; il giudice deve verificare e motivare specificamente se le nuove fonti apportano elementi realmente innovativi e del perché siano idonee a ritenere sussistenti nuovi gravi indizi.
- Il mero richiamo formale alla sopravvenienza di nuove informative non è sufficiente: il giudice deve indicare le ragioni sostanziali per cui le nuove acquisizioni hanno incrementato il quadro indiziario rispetto al materiale già disponibile.
- In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari il controllo si limita alla regolarità logico-giuridica della motivazione e non consente una rinnovata valutazione di merito degli indizi o la scelta di una diversa ricostruzione probatoria già plausibilmente argomentata dal giudice di merito.
- Nel caso di indagini basate su intercettazioni, il momento formale di acquisizione delle conversazioni ha rilevanza secondaria rispetto alla spiegazione, da parte dell'autorità giudicante, del trattamento e della rielaborazione probatoria che giustifica valutazioni diverse in momenti successivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47540/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47541/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47542/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47543/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47544/2024 del 30/12/2024
- Sentenza penale · 30 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47545/2024 del 30/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →